Cassazione Penale, Sentenza n. 10000/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva escluso l'applicabilità del regime di sorveglianza particolare nei confronti del detenuto Malerba, trovato in possesso di un microtelefono. Il Ministero deduceva quattro censure: (1) violazione dell'art. 14-bis ord. pen., sostenendo che non è necessaria la reiterazione delle condotte per applicare la sorveglianza particolare poiché essa ha carattere cautelare/preventivo; (2) errata equiparazione o alternativa tra sanzione disciplinare e regime di sorveglianza particolare in violazione degli artt. 14-bis e 14-quater; (3) vizio di motivazione per omissione della valutazione di elementi rilevanti (modalità di occultamento, idoneità dello strumento alle comunicazioni clandestine, contesto e attualità del rischio); (4) mancata considerazione, ai sensi della lett. c) dell'art. 14-bis, della possibile instaurazione di uno stato di soggezione o supremazia sugli altri detenuti dovuto alla disponibilità del microtelefono.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'art. 14-bis L. 354/75 può fondare l'applicazione della sorveglianza particolare anche su una sola condotta idonea a compromettere la sicurezza o turbare l'ordine interno: il riferimento al plurale nel testo normativo ha valore descrittivo e non richiede necessariamente pluralità di atti. Ha inoltre precisato che la circolare DAP del 27 giugno 2011, che limita l'applicazione della sorveglianza particolare a condotte reiterate, è un atto di normativa secondaria che non può prevalere sulla disposizione di legge. La Corte ha escluso che la sanzione disciplinare già inflitta o la rilevanza penale astratta del fatto (art. 391-ter c.p.) impediscano l'adozione del regime di sorveglianza particolare, essendo questo un istituto di natura preventiva e disciplinare volto a impedire condotte che mettano a rischio l'ordine e la sicurezza dell'istituto. Ha quindi annullato il provvedimento impugnato e rinviato il fascicolo al Tribunale di sorveglianza de L'Aquila per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 14-bis, legge 354/1975 (ordinamento penitenziario)
possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare i condannati, gli internati e gli imputati che a) con i loro comportamenti compromettano la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti; b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati; c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti
La Corte interpreta che anche una sola condotta rientrante nel paradigma dell'art. 14-bis, comma 1, lett. a) può giustificare la sorveglianza particolare; il termine al plurale nella norma è descrittivo e non richiede pluralità di comportamenti
art. 14-quater, ordinamento penitenziario
Richiamato nel ricorso per sottolineare la diversa natura e finalità degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario; la Corte evidenzia che strumenti diversi (sanzione disciplinare vs sorveglianza particolare) non sono alternativi ma hanno finalità distinte
Usato per distinguere la sfera della sanzione disciplinare (e relative procedure) dalla natura della sorveglianza particolare, che ha finalità preventive/disciplinari e non è una sanzione in senso proprio
La circostanza che il fatto sia astrattamente sussumibile in una fattispecie penale o abbia comportato una sanzione disciplinare non esclude l'applicabilità del regime di sorveglianza particolare, che per la sua natura non è una sanzione sostitutiva
Circolare Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 27 giugno 2011
ritiene applicabile l'istituto in oggetto a detenuti che abbiano tenuto "reiterate condotte"
Trattandosi di normativa secondaria interna, la circolare non può limitare l'ambito applicativo previsto dalla legge; la Corte la considera residuale se in contrasto con la disposizione primaria
Massime di principio
- La sorveglianza particolare prevista dall'art. 14-bis Ord. pen. può essere applicata anche in presenza di una singola condotta che sia concretamente idonea a compromettere la sicurezza o turbare l'ordine dell'istituto; non è sempre richiesta la reiterazione degli atti
- Il regime di sorveglianza particolare ha natura preventiva e disciplinare e non va confuso con una sanzione disciplinare: l'esistenza di una sanzione disciplinare o di rilevanza penale del fatto non impedisce l'adozione della sorveglianza particolare
- Atti amministrativi interni (es. circolari del DAP) non possono restringere l'applicabilità di una disposizione di legge e sono residuali se contrastanti con la norma primaria
- Nella valutazione per l'applicazione del regime vanno considerati elementi concreti e contestuali: modalità di occultamento, idoneità dello strumento a comunicazioni clandestine, ruolo e circuito in cui il detenuto è inserito, attualità e gravità del rischio, e possibile stato di soggezione sugli altri detenuti
- Il provvedimento che nega la sorveglianza particolare deve motivare adeguatamente il rigetto valutando tutti gli elementi di contesto e rischio altrimenti è annullabile e il caso va rimesso al giudice per nuovo esame
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