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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 124/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Alessandrini impugnava per incompetenza territoriale (contestando la connessione dei reati), nullità delle ordinanze che avevano revocato prove testimoniali e rinnovazione dell'istruttoria e difetto di motivazione sulla sua responsabilità; Bassini deduceva errata qualificazione della distrazione come bancarotta patrimoniale anziché preferenziale, contestava la natura distrattiva di prelievi e vendite immobiliari (deducendo la provenienza dei fondi come finanziamento proprio o di provenienza illecita), la rilevanza degli assegni emessi senza provvista (ordinari e circolari) e la sussistenza del reato di bancarotta documentale e l'errata quantificazione delle aggravanti e delle pene/attenuanti; ha inoltre proposto motivi nuovi relativi alle medesime questioni e alla rilevanza degli assegni circolari.

La decisione

Per Alessandrini: ricorso dichiarato inammissibile e condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende, perché la Corte d'appello aveva già dichiarato estinti i reati per prescrizione e il ricorso non ha dedotto elementi tali da imporre l'assoluzione nel merito (art. 129 c.p.p.). Per Bassini: il ricorso è in gran parte rigettato (motivi considerati infondati o inammissibili), con conferma delle condanne per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale eccetto per alcuni episodi; tuttavia la Cassazione ha annullato limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie applicate ai sensi dell'art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare (tale norma è stata ritenuta incostituzionale nella parte che prevedeva una durata fissa di dieci anni) e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame su quel punto; nulla a carico delle spese della parte civile per il capo già definitivo.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    art. 129, comma 2, c.p.p.

    La Suprema Corte ricorda che chi impugna una sentenza di non doversi procedere per prescrizione deve indicare in modo specifico e di immediata evidenza elementi dai quali emerga che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, al fine di ottenere l'assoluzione ex art. 129 comma 2 c.p.p.; in mancanza il ricorso è inammissibile.

  • art. 216 legge fallimentare (comma finale)

    riferimento all'ultimo comma dell'art. 216 l. fall.

    La Corte ha ritenuto illegittima la commisurazione fissa delle pene accessorie prevista dall'ultimo comma di tale norma, in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n.222/2018; pertanto ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie e ha disposto il rinvio per nuovo esame.

  • art. 216 comma 1 n.2 legge fallimentare

    art. 216, comma 1, n. 2, l. fall.

    La fattispecie di bancarotta documentale (seconda parte dell'art. 216 comma 1 n.2) richiede sul piano psicologico il dolo generico; la Corte d'appello ha correttamente ravvisato la fattispecie qualora sussistano gravi lacune documentali nella contabilità.

  • art. 219 comma 1 legge fallimentare

    art. 219, comma 1, l. fall.

    Norma relativa alle circostanze aggravanti nella bancarotta; la Corte ha esaminato la rilevanza dell'aggravante alla luce delle assoluzioni parziali e dei profili di prova, ritenendo infondate le doglianze sull'omessa esclusione dell'aggravante.

  • art. 2467 c.c.

    Richiamato come principio che i finanziamenti soci sono regolati dalla disciplina della postergazione e che il rimborso di un finanziamento soci non può essere considerato lecito se non certo, liquido ed esigibile; pertanto il pagamento al socio/amministratore può integrare distrazione se non vi era titolo certo.

  • art. 42 legge fallimentare

    Affermato il principio che i beni del fallito, indipendentemente dalla loro provenienza lecita o illecita, costituiscono patrimonio del fallito destinato alla soddisfazione dei creditori.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende a carico dell'Alessandrini a seguito di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Se la sentenza di merito dichiara estinti i reati per prescrizione, la Cassazione richiede motivazioni precise e documentate per trasformare il rimedio in assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; mere doglianze generiche sono inammissibili.
  • La provenienza illecita di beni non esclude in linea di principio la configurabilità del reato di bancarotta patrimoniale: se i beni sono entrati nel patrimonio della società, possono costituire oggetto di distrazione penalmente rilevante.
  • Il rimborso a un socio/amministratore può integrare bancarotta preferenziale o patrimoniale a seconda della natura, certezza e liquidità del credito ripagato; se il credito non è certo/liquido/esigibile, il prelievo è qualificabile come distrazione.
  • L'onore della banca sugli assegni (onoramento senza provvista) costituisce nuova disponibilità finanziaria per la società: l'utilizzo di tali somme per fini estranei integra potenzialmente la distrazione.
  • La fattispecie di bancarotta documentale può richiedere solo dolo generico (seconda parte art. 216 l. fall.), pertanto gravi lacune contabili e omissioni sistematiche possono essere sufficienti a fondare la responsabilità anche se il pregiudizio concreto ai creditori non è dimostrato nelle stesse modalità richieste per altre ipotesi più specifiche.
  • Decisioni costituzionali che dichiarano l'illegittimità di una previsione sanzionatoria incidono retroattivamente sulla determinazione delle pene accessorie: la Corte di cassazione può annullare limitatamente a tale profilo e rinviare per nuovo esame.
  • Motivi nuovi in cassazione sono valutati con rigore: quelli che sollevano questioni non già dedotte nel ricorso principale o che perseguono una rielaborazione del compendio probatorio sono spesso dichiarati inammissibili o infondati.
  • La contestazione di vizi di motivazione della sentenza di merito richiede che il ricorrente specifichi in che modo le risultanze probatorie sarebbero incompatibili con la decisione; semplici richieste di riconsiderazione delle prove non sono sufficienti.

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