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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40811/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 21/11/2022 che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per: capo A (artt. 110, 642 comma 2 c.p., denuncia di un sinistro stradale inesistente) e capo B (artt. 110, 61 n.2, 476 e 482 c.p., formazione di falsi certificati medici). Il difensore lamentava violazione di legge e carenza/illogicità di motivazione per avere la Corte d'appello rifiutato la riapertura dell'istruttoria dibattimentale e l'assunzione delle testimonianze richieste (in particolare del testimone Santacaterina e del dott. Simonetta). Si censurava che la Corte territoriale avesse tratto conclusioni soggettive e speculative (sulla funzionalità dell'autovettura dopo il presunto sinistro, sulla rimozione del veicolo senza carro attrezzi, sulla mancata chiamata dell'ambulanza e sulla inutilità dell'audizione di Simonetta nonostante presunte difformità di firma), omettendo di esaminare adeguatamente la richiesta di riapertura e violando l'onere della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato il rifiuto di riaprire l'istruttoria, ritenendo sufficiente il materiale probatorio acquisito: la perizia indicava che il veicolo non era marciante dopo il sinistro del 21/11/2014 ma risultava perfettamente funzionante il 25/11/2014 al controllo dei Carabinieri; da ciò i giudici avevano dedotto la falsità delle certificazioni mediche (anche per il rilascio in giorni festivi e per difformità di firma). La Cassazione ha inoltre rilevato l'inammissibilità della censura relativa al testimone Santacaterina perché la sua escussione non era stata richiesta nell'atto di appello e, quindi, la questione non era devoluta alla cognizione della Corte di Cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • Codice penale - art. 110

    Usato per configurare il concorso di persone nel reato (concorso di reati nell'azione contestata)

  • Codice penale - art. 642 comma 2

    Applicato per la fattispecie di denuncia di un sinistro inesistente (frode assicurativa/denuncia mendace); la Corte ha ritenuto provata la falsa denuncia alla base della condanna

  • Codice penale - art. 476

    Riguarda la falsificazione/alterazione di documenti; la Corte ha ritenuto che i certificati medici prodotti fossero falsi, secondo la valutazione dei giudici di merito

  • Codice penale - art. 482

    Norma connessa alle false attestazioni o certificazioni; impiegata congiuntamente agli altri articoli per valutare la responsabilità relativa ai certificati medici falsi

  • Codice penale - art. 61 n.2

    Richiamato tra le norme applicate in sede di quantificazione/contestazione delle circostanze e delle modalità del reato (come elemento integrativo della contestazione)

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende nel caso di ricorso giudicato inammissibile, con valutazione di profili di colpa

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio: non è ammesso proporre in Cassazione una diversa valutazione degli stessi elementi di prova già valutati dai giudici di merito.
  • La richiesta di riaprire l'istruttoria o di escutere nuovi testimoni deve essere tempestivamente formulata e devoluta al giudice cui compete la decisione; se non proposta in appello, la relativa censura è normalmente inammissibile in sede di cassazione, salvo questioni rilevabili d'ufficio.
  • Il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare il rifiuto di nuove assunzioni probatorie, indicando perché le prove richieste non siano decisive o non possano alterare l'esito processuale; se tale motivazione è congrua e coerente, la Cassazione la riterrà generalmente adeguata.
  • Le deduzioni che sollevano solo dubbi o supposizioni sulla valutazione delle prove (es. ipotesi alternative non documentate) non sono sufficienti a fondare un ricorso per cassazione: occorre dimostrare errori di diritto, violazioni di norme o palese illogicità della motivazione.
  • Anomalie formali nei documenti (difformità di firme, date inconsuete come rilascio nei giorni festivi) possono essere ritenute elementi indiziari della falsità dei documenti stessi, purché valutati nel complesso probatorio dai giudici di merito.
  • Presentare ricorsi manifestamente infondati o non ammessi può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); è pertanto importante un'attenta valutazione preventiva delle prospettive di ammissibilità e fondatezza del ricorso in Cassazione.

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