Cassazione Penale, Ordinanza n. 14160/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena a mesi uno e giorni sette di arresto, confermando la condanna per il reato previsto dall'art. 76 del d.lgs. n. 159 del 2011. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, cumulativamente, vizi di violazione di legge e di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., lamentando la mancata verifica sia della sua appartenenza a una delle categorie di pericolosità richieste dalla norma, sia della sussistenza in concreto della pericolosità stessa. Ha inoltre depositato una memoria oltre il termine di legge, che la Corte ha ritenuto tardiva e quindi non esaminabile.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sollecitassero una rivalutazione del materiale fattuale, attività preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua e non manifestamente illogica sia quanto all'elemento oggettivo sia quanto a quello soggettivo del reato contestato. La memoria depositata tardivamente non è stata considerata. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 76 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello; la Corte valorizza la congruità della motivazione sulla violazione del divieto di rientro e sulla pericolosità in concreto.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
È richiamato come parametro per dedurre inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a una rivalutazione del fatto.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
È richiamato come parametro del vizio di motivazione, ma la Corte esclude il vizio ritenendo la motivazione del giudice di merito logica e adeguata.
È richiamato per affermare la tardività della memoria difensiva depositata oltre il termine di quindici giorni e non qualificabile come memoria di replica in assenza di memorie avverse.
È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del merito o degli elementi fattuali già apprezzati dai giudici di merito, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Le censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. sono inammissibili se, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio.
- In presenza di una motivazione del giudice di merito che dia conto in modo coerente sia degli elementi oggettivi sia di quelli soggettivi del reato, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella di merito.
- La memoria difensiva depositata oltre i termini di legge è inutilizzabile, e la memoria di replica è ammissibile solo se vi siano memorie della controparte cui replicare.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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