Cassazione Penale, Sentenza n. 11761/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Salerno che aveva confermato la condanna del Tribunale di Nocera Inferiore (rito abbreviato) per resistenza a pubblico ufficiale (capo A), lesioni (capo B) e danneggiamento (capo C) con pena sostituita in misura pecuniaria di 2.400 euro. I motivi di cassazione contestano: (1) genericità del motivo di appello sull'eccessività della pena; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità, sostenendo che i reati di lesioni e danneggiamento dovessero essere assorbiti in quello di resistenza (continuum di condotte finalizzato a sfuggire alla cattura) e, in subordine, che non sarebbe applicabile l'aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n. 5-bis cod. pen. con riferimento alle lesioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Primo, ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla genericità dell'appello: l'impugnante non ha specificato in modo sufficiente le ragioni di diritto o fatto per contestare la valutazione del giudice di primo grado. Secondo, ha respinto la censura sull'assorbimento: l'art. 337 cod. pen. (resistenza) assorbe solo la minima violenza inerente alla resistenza all'atto d'ufficio e non le ulteriori condotte violente che cagionano lesioni; analogamente il danneggiamento è una fattispecie strutturalmente diversa e non assorbibile. Quanto all'aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n. 5-bis cod. pen., la Corte ha ritenuto che essa sia applicabile alle lesioni commesse nei confronti di agenti di polizia e non venga assorbita dalla fattispecie di resistenza: si tratta di un elemento specializzante e di un'aggravante ad effetto speciale (art. 585 cod. pen.) che esprime un disvalore rafforzato. Conseguentemente la sentenza impugnata è confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato quale norma procedurale in tema di motivazione e deduzione dei motivi di cassazione; sottolinea l'onere di specificità delle censure
art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale)
Il delitto di resistenza assorbe soltanto la minima violenza inerente all'opposizione all'atto d'ufficio; non assorbe atti violenti ulteriori che cagionino lesioni
art. 576, comma 1, n. 5-bis cod. pen.
Aggravante per i delitti commessi contro ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'adempimento delle funzioni o del servizio; configurabile anche congiuntamente al reato di lesioni e non assorbita dalla resistenza
Prevede l'effetto speciale di certe aggravanti; utilizzato per spiegare che l'aggravante di cui all'art. 576 n. 5-bis ha effetto speciale e dunque un valore di disvalore rafforzato rispetto ad altre circostanze
art. 61 cod. pen., n. 10 (richiamato in motivazione comparativa)
Citato a confronto per spiegare la differenza tra aggravanti e la natura dell'aggravante di cui all'art. 576; non è stata ritenuta assorbente nel caso di specie
Massime di principio
- Un'azione di resistenza che si spinga oltre la mera opposizione e cagioni lesioni o danneggiamenti integra reati autonomi: resistenza assorbe solo la minima violenza inerente alla opposizione all'atto d'ufficio
- Le lesioni commesse nei confronti di agenti di polizia possono comportare l'applicazione dell'aggravante speciale di cui all'art. 576, comma 1, n. 5-bis, anche se il fatto concorre con il reato di resistenza; tale aggravante non è automaticamente assorbita dalla resistenza
- In sede di impugnazione (appello e ricorso per cassazione) è necessario specificare e motivare chiaramente le ragioni di fatto e di diritto: censure generiche sull'eccessività della pena sono inammissibili
- Quando si valuta la sussistenza di più reati consequenziali (es. resistenza, lesioni, danneggiamento) occorre esaminare se gli elementi costitutivi e i beni giuridici tutelati sono diversi; in caso affermativo, è corretto configurare reati autonomi e non procedere ad assorbimento
- L'aggravante ad effetto speciale va valutata distintamente e può rafforzare il trattamento sanzionatorio anche in presenza di concorso formale o materiale di reati
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