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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17957/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello denunciando la mancata legittimazione alla proposizione della querela da parte della società querelante. Hanno sostenuto che la querela era stata presentata dal procuratore speciale Trimboli, designato dall'amministratore delegato della compagnia di assicurazioni, senza prova che il delegante avesse i poteri necessari; in sostanza si deduceva la mancanza di valida querela (improcedibilità dell'azione penale) e, in via subordinata, carenze motivazionali della Corte di appello. Hanno invocato violazione di norme quali l'art. 337 c.p.p. e disposizioni del codice civile relative ai poteri di rappresentanza societaria (artt. 2382 e 2384 c.c.). Hanno chiesto l'annullamento e il proscioglimento per difetto di valida querela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e per mancato confronto con la motivazione di merito resa dalla Corte di appello. Ha richiamato il principio secondo cui, nella querela presentata in nome e per conto di una società di capitali, l'indicazione della qualifica di "amministratore" è sufficiente a far riferimento alla fonte della legittimazione (art. 2384 c.c.), e che la procura speciale ex art. 122 c.p.p. è necessaria solo ove il potere di rappresentanza abbia fonte negoziale o sia esercitato da soggetto estraneo alla compagine societaria. La Corte ha inoltre ritenuto univoca la procura speciale depositata negli atti (richiamata a pag.68 del fascicolo). I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende; nulla è stato disposto in favore della parte civile quanto alle spese di legittimità per mancato contributo effettivo.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dai ricorrenti in relazione alla querela; la Corte non ha ritenuto fondata l'eccezione di mancata querela valida perché ha ritenuto soddisfacente l'indicazione della qualifica di amministratore come fonte della legittimazione

  • art. 122 cod. proc. pen.

    Prevede la procura speciale: la Corte ha precisato che la procura speciale è necessaria solo quando il potere di rappresentanza non derivi dalla qualità societaria o derivi da fonte negoziale, non quando la querela è presentata da un amministratore interno

  • art. 2384 cod. civ.

    Riferimento normativo alla fonte della rappresentanza societaria; la Corte ha ritenuto che l'indicazione della qualifica di amministratore implichi il richiamo all'art. 2384 c.c. quale fonte della legittimazione a proporre querela

  • art. 591, co. 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'inammissibilità per mancanza di specificità del motivo di ricorso; la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibili i ricorsi che ripropongono genericamente le stesse doglianze già respinte in appello

  • principio giurisprudenziale sulla querela societaria (Sez. 2, n. 36119 del 26/06/2019, Squillante e altri)

    In tema di querela presentata in nome e per conto di una società di capitali, l'onere di indicare la fonte specifica dei poteri di rappresentanza è adempiuto con la mera indicazione della qualifica di amministratore, senza necessità di ulteriori allegazioni, poiché tale indicazione comporta l'implicito riferimento all'art. 2384 cod. civ.

    La giurisprudenza consolidata ammette che la qualifica di amministratore sia sufficiente a dimostrare la legittimazione a presentare querela per conto della società; la procura speciale non è sempre necessaria

  • artt. 610 e 611 cod. proc. pen. (richiamati)

    Norme sul rito camerale non partecipato: la Corte ha richiamato il regime di giudizio in Cassazione e i principi applicabili in materia di inammissibilità e spese processuali

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile limitarsi a riproporre pedissequamente i medesimi motivi già respinti in appello: il motivo deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione impugnata, altrimenti il ricorso è inammissibile per genericità.
  • Nelle querela presentata in nome di una società di capitali, l'indicazione della qualifica di "amministratore" è in genere idonea a dimostrare la legittimazione della società a proporre querela, richiamando l'art. 2384 c.c.; la procura speciale è necessaria solo se la rappresentanza discende da fonte negoziale o è esercitata da un soggetto esterno alla società.
  • Se si deduce l'insussistenza della procura o della delega, occorre produrre elementi istruttori specifici e confrontarsi con le allegazioni e la prova documentale assunte in sede di merito; altrimenti l'eccezione sarà considerata generica.
  • Il rigetto per inammissibilità espone il ricorrente al pagamento delle spese e, talvolta, di una somma alla cassa delle ammende; la parte civile può ottenere la rifusione delle spese di Cassazione solo se ha concretamente contribuito a contrastare il ricorso.
  • Quando si impugna in Cassazione una decisione che ha affrontato e motivato sistematicamente il tema della legittimazione, il successo è possibile solo con motivi nuovi, specifici e documentati che superino la valutazione di merito adeguatamente motivata.

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