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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24181/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che, pur riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio confermando la responsabilità per due delitti di furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale nella valutazione delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, sostanzialmente contestando l'apprezzamento del fatto compiuto dai giudici di merito. Con il secondo motivo ha censurato la mancata prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, lamentando insufficienza di motivazione sul punto. Con memoria successiva ha insistito nei motivi già proposti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era sostanzialmente una mera riproposizione delle censure già svolte in appello, priva di specificità, e comunque inammissibile perché volta a sollecitare una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto non consentito e manifestamente infondato, poiché il giudizio sulla comparazione tra attenuanti generiche e aggravanti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed era stato adeguatamente motivato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche e il loro bilanciamento con le aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo in presenza di arbitrarietà, illogicità manifesta o motivazione mancante/inesistente.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena e la valutazione di adeguatezza del trattamento sanzionatorio sono rimesse al giudice di merito, purché sorrette da motivazione sufficiente.

  • art. 606 c.p.p.

    In cassazione non sono deducibili censure che si risolvano nella mera rivalutazione del fatto o in doglianze generiche e non specifiche contro la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in un terzo grado di merito: le censure che mirano a ottenere una diversa lettura delle prove o del materiale istruttorio sono inammissibili.
  • È inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre in cassazione le stesse doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
  • La valutazione sulla prevalenza, equivalenza o soccombenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente e non manifestamente illogica.
  • La motivazione che giustifica l'equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti può ritenersi sufficiente quando richiami l'adeguatezza della pena in concreto irrogata e l'apprezzamento complessivo della gravità del fatto.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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