Cassazione Penale, Sentenza n. 21693/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Reale ha impugnato la sentenza d'appello che lo aveva confermato colpevole ai sensi dell'art. 589-bis c.p. per aver perso il controllo del proprio veicolo, urtato il guardrail e fermatosi tra la seconda e la terza corsia; successivamente lui e la madre (la vittima) erano usciti dall'auto e furono travolti da un altro veicolo urtato a sua volta dal conducente sopraggiungente (Eugenio Iuvinale). Il ricorso deduceva: (i) insufficiente e mancata motivazione sul nesso causale fra la condotta dell'imputato e l'evento morte, con omissione di valutare la rilevanza causale delle condotte del conducente sopraggiungente e della vittima (possibile interruzione o concorso eziologico e rilevanza ai fini della diminuzione prevista dall'art. 589-bis, comma 7); (ii) mancata considerazione della condotta della vittima che aveva abbandonato il veicolo restando nei pressi; (iii) violazione di legge e omessa motivazione circa l'insussistenza delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi (omessa e insufficiente motivazione sul ruolo causale delle condotte altrui e della vittima) e ha assorbito la terza censura. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva illegittimamente escluso la valutazione della condotta del conducente sopraggiungente facendo riferimento all'archiviazione della sua posizione, senza esaminare se tale condotta (e quella della vittima) interrompesse o attenuasse il nesso causale ovvero integrasse i presupposti per l'applicazione del comma settimo dell'art. 589-bis. Sulla base di tali carenze motivazionali la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. Non è stata pronunciata assoluzione: decisione di merito da rinnovare con valutazione adeguata delle questioni indicate.
Norme richiamate
Norma sull'omicidio stradale; il comma settimo prevede la possibilità di una diminuzione di pena quando l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o omissione del colpevole. Nel caso esaminato la Corte ha rilevato che va valutata l'incidenza causale di terzi e della vittima ai fini sia dell'interruzione del nesso causale sia dell'operatività della riduzione prevista dal comma settimo.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale che disciplina l'enunciazione necessaria e sintetica dei motivi di impugnazione; nel ricorso sono stati indicati i motivi nei termini richiesti dalla norma.
Giurisprudenza (teoria dell'eccentricità del rischio, sentenze di Sez. U. e Sez.4 citate)
La giurisprudenza richiede di valutare se la condotta di un terzo o della vittima abbia introdotto un rischio 'eccentrico' rispetto al rischio ordinario della circolazione, tale da interrompere il nesso causale o ridurre la responsabilità dell'imputato; la Corte ha richiamato tali principi per sottolineare l'obbligo di motivare su dette prospettive.
Massime di principio
- Nel giudizio per omicidio stradale il giudice deve valutare e motivare espressamente l'eventuale incidenza causale di condotte di terzi o della vittima: l'archiviazione della posizione di un terzo non impedisce che la sua condotta sia considerata nel processo di un altro imputato ai fini del nesso causale e della determinazione della pena.
- Per applicare il comma 7 dell'art. 589-bis (riduzione di pena) è necessario accertare se l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione/omissione dell'imputato; ciò richiede valutazioni sulla prevedibilità e sull'eccentricità del rischio introdotto da terzi o dalla vittima.
- La motivazione deve affrontare specificamente le censure che pongono questioni causali: omissioni o argomentazioni illogiche sulla rilevanza di fattori alternativi possono determinare l'annullamento con rinvio.
- La condotta della vittima (es. abbandono del veicolo in zona non sicura) può assumere rilievo causale e va valutata quanto a carattere necessitato o volontario e alla durata dell'esposizione al rischio.
- In presenza di più concause occorre distinguere tra concorso di cause che attenuano la responsabilità dell'imputato e condotte che non interrompono il nesso causale: la distinzione si fonda su criteri di prevedibilità, eccentricità del rischio e rapporto di causalità.
- Se il giudice di merito non compie una valutazione adeguata delle circostanze fattuali e delle perizie tecniche in relazione al nesso causale, la Corte di Cassazione annullerà la decisione e disporrà il rinvio per un nuovo esame.
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