Cassazione Penale, Sentenza n. 30047/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Madonia, detenuto in regime speciale ex art. 41-bis, aveva chiesto accesso a documenti dell'amministrazione penitenziaria (registri dei movimenti interni della Casa circondariale di Novara marzo-aprile 2002; documentazione sull'assegnazione al servizio centrale DAP multivideo per le salette udienze; elenchi dei "coimputati" presenti a determinate udienze marzo-giugno 2002 relative a due processi) per predisporre istanza di revisione ex art. 633 c.p.p. Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari aveva accolto il reclamo riconoscendo non pretestuosità e l'utilità difensiva dei documenti. Lo Stato (Ministero, DAP, Casa circondariale) ha impugnato sostenendo violazioni di legge: applicabilità della legge n. 241/1990 per atti che riguardano terzi, genericità ed esploratività della richiesta senza indicare il nesso con la revisione, omissione della notifica ai controinteressati (coimputati) ai sensi del d.P.R. n. 184/2006, e inammissibilità per ragioni di ordine e sicurezza pubblica e riservatezza ai sensi del d.P.R. 352/1992 e del d.m. 115/1996.
La decisione
La Corte Suprema ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Sorveglianza di Sassari per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il Tribunale territoriale non avesse adeguatamente motivato la sussistenza di un interesse concreto e attuale del detenuto ai documenti richiesti, non avesse verificato il nesso specifico tra documenti e istanza di revisione, e non avesse operato il necessario bilanciamento tra diritto di difesa, riservatezza di terzi e esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Inoltre la decisione di merito doveva confrontarsi con eventuali obblighi procedurali relativi alla partecipazione e notifica dei controinteressati e con le categorie di documenti sottratti all'accesso ai sensi del regolamento ministeriale.
Norme richiamate
Legge n. 241/1990 (artt. 22 e ss.)
Regime generale dell'accesso ai documenti amministrativi: quando gli atti riguardano terzi è necessario che la richiesta indichi un interesse specifico e possono sorgere obblighi di coinvolgimento/avviso dei controinteressati; il Tribunale deve valutare tali profili se emergono terzi interessati.
Prevede l'onere di coinvolgere e consentire l'opposizione dei soggetti terzi interessati quando il documento riguarda altri; la mancata notifica ai cointeressati può invalidare il procedimento di accesso.
Individua limiti all'accesso a documenti amministrativi per ragioni di ordine e sicurezza pubblica; deve essere valutato dal giudice quando l'accesso può ledere tali interessi.
D.M. 25 gennaio 1996, n. 115 (art. 3)
Stabilisce categorie di documenti formati o detenuti dal Ministero sottratti all'accesso per motivi di ordine e sicurezza; il giudice deve tener conto di tali esclusioni nel bilanciamento tra diritto di difesa e esigenze di sicurezza e riservatezza.
Norma sulla revisione: documenti utili alla proposizione dell'istanza di revisione possono giustificare la richiesta di accesso, ma il richiedente deve dimostrare il nesso e l'utilità concreta dei documenti.
Hanno chiarito che le controversie concernenti i diritti dei detenuti in contesto di detenzione che assumono consistenza di diritto soggettivo rientrano nella competenza della magistratura di sorveglianza, ritenuta più idonea a valutazioni connesse alla gestione della pena.
Massime di principio
- La magistratura di sorveglianza è competente a decidere le controversie sull'accesso dei detenuti ad atti dell'amministrazione penitenziaria connessi al rapporto detentivo.
- Il detenuto che richiede documenti per istanze di revisione deve indicare con chiarezza e specificità il nesso tra i documenti richiesti e l'istanza di revisione, dimostrando interesse concreto e attuale all'ottenimento.
- Se i documenti riguardano terzi (es. coimputati), vanno considerati gli obblighi procedurali di coinvolgimento e notifica dei controinteressati ai sensi della normativa sull'accesso (legge 241/1990 e d.P.R. 184/2006).
- Il giudice deve motivare espressamente il bilanciamento tra il diritto di difesa del detenuto e gli altri interessi coinvolti, in particolare la riservatezza di terzi e le esigenze di ordine e sicurezza pubblica; mancanza di motivazione specifica comporta annullamento e rinvio.
- Alcune categorie di documenti possono essere sottratte all'accesso per motivi di ordine e sicurezza ai sensi dei regolamenti ministeriali (d.m. 115/1996) e dei decreti presidenziali; la valutazione di tali esclusioni deve risultare dal provvedimento motivato.
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