Cassazione Civile, Ordinanza n. 15706/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da una polizza fideiussoria/garanzia autonoma prestata da una compagnia di assicurazioni a favore della stazione appaltante per l'adempimento delle obbligazioni assunte da un'impresa appaltatrice nel servizio di sanificazione di edifici e aree esterne. A seguito del pagamento eseguito dal garante in favore del beneficiario, la compagnia ha agito in via monitoria contro l'appaltatrice e contro il coobbligato solidale per ottenere la rivalsa, deducendo di aver agito in surroga e regresso. I resistenti hanno proposto opposizione a decreto ingiuntivo, contestando l'esistenza di un inadempimento imputabile all'appaltatrice e quindi l'esigibilità della garanzia, oltre a negare la legittimità del pagamento effettuato dal garante; hanno inoltre chiesto la sospensione del giudizio per la pendenza di un altro processo, in fase di appello, avente ad oggetto proprio l'accertamento dell'inadempimento dell'appaltatrice. Il Tribunale ha accolto l'istanza e sospeso il giudizio ex art. 295 c.p.c. La compagnia ha proposto regolamento di competenza denunciando violazione dell'art. 295 c.p.c., sostenendo che, se il giudizio pregiudicante era già definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione poteva essere disposta solo ex art. 337, comma 2, c.p.c.; inoltre ha dedotto che la natura di garanzia autonoma della polizza escludeva comunque un rapporto di pregiudizialità in senso stretto e che l'exceptio doli non giustificava la sospensione, richiedendo una prova immediata dell'abusività della richiesta di pagamento. I resistenti hanno chiesto la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza: ha ritenuto illegittima la sospensione disposta ai sensi dell'art. 295 c.p.c. perché, essendo il giudizio pregiudicante già definito con sentenza non passata in giudicato e pendente in appello, l'eventuale sospensione del giudizio pregiudicato poteva essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. La Corte ha quindi dichiarato la prosecuzione del giudizio e ha fissato il termine di tre mesi per la riassunzione. Ha inoltre condannato i resistenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
sospensione necessaria del processo
non può essere applicato quando il giudizio pregiudicante sia già stato definito con sentenza non passata in giudicato; in tal caso la sospensione è, semmai, riconducibile all'art. 337, comma 2, c.p.c.
è la base corretta per sospendere il giudizio pregiudicato quando quello pregiudicante sia stato deciso con sentenza non definitiva e vi sia un rapporto di pregiudizialità in senso lato
richiamato come elemento sistematico che giustifica l'efficacia della sentenza di primo grado e la possibilità di esecuzione provvisoria, incidendo sulla disciplina della sospensione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato quale norma di deduzione della violazione di legge nel ricorso
richiamato in relazione allo strumento di impugnazione del provvedimento sulla sospensione
art. 1203, comma 1, n. 3, c.c.
richiamato dalla ricorrente come fondamento del diritto di surroga
richiamato dalla ricorrente come fondamento della surrogazione del fideiussore
richiamato dalla ricorrente come fondamento del regresso del fideiussore
richiamato per descrivere l'opposizione a decreto ingiuntivo nel cui ambito è sorta la controversia
richiamato nel racconto della polizza come norma alla quale il beneficiario avrebbe rinunciato nelle eccezioni opponibili
richiamato come rimedio recuperatorio verso il beneficiario in ipotesi di pagamento non dovuto
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
Massime di principio
- Quando tra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità e il giudizio pregiudicante è già stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non va disposta ex art. 295 c.p.c., ma eventualmente ex art. 337, comma 2, c.p.c.
- La sospensione ex art. 295 c.p.c. presuppone una pregiudizialità in senso stretto e la necessità di evitare un contrasto tra giudicati; se manca la possibilità di un secondo giudicato in senso tecnico, il provvedimento è illegittimo.
- L'erronea indicazione dell'art. 295 c.p.c. anziché dell'art. 337, comma 2, c.p.c. non rende inammissibile l'impugnazione, ma comporta l'illegittimità del provvedimento quando ricorrano i presupposti della sola sospensione facoltativa.
- Nel caso di garanzia autonoma, la questione della sussistenza dell'inadempimento del rapporto principale può essere rilevante solo nei limiti dell'eventuale exceptio doli, la quale richiede una prova immediata e non meramente assertiva dell'abusività della richiesta di pagamento.
- In tema di regolamento di competenza, le spese seguono la soccombenza e il valore effettivo della causa va considerato indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese.
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