Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15706/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da una polizza fideiussoria/garanzia autonoma prestata da una compagnia di assicurazioni a favore della stazione appaltante per l'adempimento delle obbligazioni assunte da un'impresa appaltatrice nel servizio di sanificazione di edifici e aree esterne. A seguito del pagamento eseguito dal garante in favore del beneficiario, la compagnia ha agito in via monitoria contro l'appaltatrice e contro il coobbligato solidale per ottenere la rivalsa, deducendo di aver agito in surroga e regresso. I resistenti hanno proposto opposizione a decreto ingiuntivo, contestando l'esistenza di un inadempimento imputabile all'appaltatrice e quindi l'esigibilità della garanzia, oltre a negare la legittimità del pagamento effettuato dal garante; hanno inoltre chiesto la sospensione del giudizio per la pendenza di un altro processo, in fase di appello, avente ad oggetto proprio l'accertamento dell'inadempimento dell'appaltatrice. Il Tribunale ha accolto l'istanza e sospeso il giudizio ex art. 295 c.p.c. La compagnia ha proposto regolamento di competenza denunciando violazione dell'art. 295 c.p.c., sostenendo che, se il giudizio pregiudicante era già definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione poteva essere disposta solo ex art. 337, comma 2, c.p.c.; inoltre ha dedotto che la natura di garanzia autonoma della polizza escludeva comunque un rapporto di pregiudizialità in senso stretto e che l'exceptio doli non giustificava la sospensione, richiedendo una prova immediata dell'abusività della richiesta di pagamento. I resistenti hanno chiesto la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza: ha ritenuto illegittima la sospensione disposta ai sensi dell'art. 295 c.p.c. perché, essendo il giudizio pregiudicante già definito con sentenza non passata in giudicato e pendente in appello, l'eventuale sospensione del giudizio pregiudicato poteva essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. La Corte ha quindi dichiarato la prosecuzione del giudizio e ha fissato il termine di tre mesi per la riassunzione. Ha inoltre condannato i resistenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    sospensione necessaria del processo

    non può essere applicato quando il giudizio pregiudicante sia già stato definito con sentenza non passata in giudicato; in tal caso la sospensione è, semmai, riconducibile all'art. 337, comma 2, c.p.c.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    è la base corretta per sospendere il giudizio pregiudicato quando quello pregiudicante sia stato deciso con sentenza non definitiva e vi sia un rapporto di pregiudizialità in senso lato

  • art. 282 c.p.c.

    richiamato come elemento sistematico che giustifica l'efficacia della sentenza di primo grado e la possibilità di esecuzione provvisoria, incidendo sulla disciplina della sospensione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale norma di deduzione della violazione di legge nel ricorso

  • art. 42 c.p.c.

    richiamato in relazione allo strumento di impugnazione del provvedimento sulla sospensione

  • art. 1203, comma 1, n. 3, c.c.

    richiamato dalla ricorrente come fondamento del diritto di surroga

  • art. 1949 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come fondamento della surrogazione del fideiussore

  • art. 1950 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come fondamento del regresso del fideiussore

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato per descrivere l'opposizione a decreto ingiuntivo nel cui ambito è sorta la controversia

  • art. 1952 c.c.

    richiamato nel racconto della polizza come norma alla quale il beneficiario avrebbe rinunciato nelle eccezioni opponibili

  • art. 2033 c.c.

    richiamato come rimedio recuperatorio verso il beneficiario in ipotesi di pagamento non dovuto

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

Massime di principio

  • Quando tra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità e il giudizio pregiudicante è già stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non va disposta ex art. 295 c.p.c., ma eventualmente ex art. 337, comma 2, c.p.c.
  • La sospensione ex art. 295 c.p.c. presuppone una pregiudizialità in senso stretto e la necessità di evitare un contrasto tra giudicati; se manca la possibilità di un secondo giudicato in senso tecnico, il provvedimento è illegittimo.
  • L'erronea indicazione dell'art. 295 c.p.c. anziché dell'art. 337, comma 2, c.p.c. non rende inammissibile l'impugnazione, ma comporta l'illegittimità del provvedimento quando ricorrano i presupposti della sola sospensione facoltativa.
  • Nel caso di garanzia autonoma, la questione della sussistenza dell'inadempimento del rapporto principale può essere rilevante solo nei limiti dell'eventuale exceptio doli, la quale richiede una prova immediata e non meramente assertiva dell'abusività della richiesta di pagamento.
  • In tema di regolamento di competenza, le spese seguono la soccombenza e il valore effettivo della causa va considerato indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniArbitratoFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.