Cassazione Penale, Sentenza n. 37778/2025 del 20/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva solo parzialmente accolto il riesame; censure articolate in quattro motivi: 1) presunta carenza della gravità indiziaria rispetto alla partecipazione come organizzatore e dirigente dell'associazione per delinquere (si richiamano anche l'arresto e la presunta cessazione dell'attività delittuosa); 2) contestazione della sussistenza degli aggravanti, in particolare della transnazionalità, e dei gravi indizi in relazione ai reati fine; 3) vizio di motivazione e violazione di legge nella conferma dell'aggravante prevista dall'art. 291-ter, comma 2, lett. e), d.P.R. 43/1973, per mancata prova della consapevolezza del ricorrente circa la disponibilità di risorse finanziarie in Stati esteri; 4) mancata adeguata valutazione sulla idoneità della misura cautelare custodiale adottata (carcere).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, rilevando che, anche per la esclusione di indizi su alcuni reati fine, permangono pesanti indizi di colpevolezza sulla posizione dirigente del Li Causi, aggravati da elementi quali la corrispondenza in codice inviata durante la detenzione e la capacità del gruppo di procurarsi ingenti quantitativi di tabacchi dall'estero. Quanto alla transnazionalità e all'aggravante di cui all'art. 291-ter, comma 2, lett. e), il Collegio ha confermato la loro applicabilità in quanto hanno natura oggettiva e risultano ragionevolmente conoscibili dai partecipanti alla associazione, posto il collegamento con strutture criminali estere e la provenienza dei tabacchi da Stati (es. Tunisia) non aderenti alla convenzione rilevata. La misura cautelare in carcere è stata ritenuta adeguata alla luce della grave imputazione, della ramificazione territoriale e dell'elevata rilevanza economica dell'attività illecita; le argomentazioni difensive non hanno superato la presunzione di esigenza cautelare. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; nessuna scarcerazione è stata disposta e la Cancelleria è incaricata degli adempimenti di notifica previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Richiamata come aggravante applicata alle condotte associative: il Tribunale ha ritenuto che le circostanze aggravanti gravassero sulla posizione del ricorrente in funzione della qualità e della pericolosità dell'attività criminale.
art. 291-ter, comma 2, lettera e), d.P.R. 43/1973
La Corte ha confermato l'applicabilità dell'aggravante in esame in quanto di natura oggettiva: quando la provenienza dei beni da Stati non aderenti a specifiche convenzioni è conoscibile o ragionevolmente prevedibile, l'aggravante può essere estesa a tutti i partecipanti che abbiano condiviso il programma criminoso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata per gli adempimenti di notifica da parte della Cancelleria nel caso in cui il provvedimento non comporti la scarcerazione; la Corte ha disposto l'inoltro delle comunicazioni previste.
Giurisprudenza: Cass. Sez. II, 22 giugno 2023, n. 27379
Richiamata a supporto del principio della natura oggettiva dell'aggravante della transnazionalità; usata per argomentare che l'aggravante può essere attribuita ai concorrenti se la sua sussistenza era conoscibile sulla base della ordinaria diligenza.
Giurisprudenza: Cass. Sez. II, 10 febbraio 2021, n. 5241
Ulteriore precedenza citata per confermare l'interpretazione secondo cui la transnazionalità, di carattere oggettivo, può incidere sull'assetto cautelare e sulla valutazione del grado di pericolosità del sodalizio.
Massime di principio
- L'aggravante della transnazionalità e quella previste da norme come l'art. 291-ter d.P.R. 43/1973 hanno natura prevalentemente oggettiva: possono essere attribuite anche a singoli partecipanti all'associazione qualora la loro sussistenza fosse conoscibile con la normale diligenza informativa.
- La carenza di indizi rispetto ad alcuni reati fine non esclude automaticamente la gravità indiziaria in relazione al reato associativo: la valutazione è complessiva e può reggere se permangono elementi gravi sulla direzione e l'organizzazione dell'associazione.
- Condotte post-arresto (ad es. comunicazioni in codice, indicazioni impartite da detenuti) possono essere valorizzate come indizi della persistenza della capacità di controllo e della pervicacia del comportamento criminoso, giustificando il mantenimento della custodia cautelare.
- Per contestare l'applicazione di aggravanti di natura oggettiva occorre dimostrare in concreto l'inesistenza degli elementi oggettivi oppure che tali elementi non erano e non potevano essere conoscibili dall'imputato con la normale diligenza.
- La discrezionalità del giudice cautelare sulla misura (es. custodia in carcere) può essere difficilmente scalfita in cassazione se sussistono elementi di elevata gravità indiziaria, ramificazioni territoriali e rilevanza economica dell'attività illecita; per ottenere l'alleggerimento della misura è necessario fornire prove concrete di sopravvenuta cessazione del pericolo o della sproporzione.
- In fase cautelare il giudizio è basato su indizi e presunzioni: la difesa deve agire su evidenze fattuali nuove o manifeste vizi di motivazione/violazioni di legge per ottenere accoglimento del ricorso.
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