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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10685/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (socio)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una deliberazione assembleare del 22 giugno 2012 con cui, in una società in accomandita semplice, i soci avevano deciso l’esclusione di diritto del socio accomandatario dichiarato fallito e la nomina di un nuovo socio accomandatario. La corte d’appello aveva accolto l’impugnazione proposta da un socio, ritenendo che egli fosse legittimato sia quale socio sia quale custode giudiziario di una quota complessivamente pari al 50% del capitale sociale, e che la delibera fosse nulla perché comportava una modifica dell’atto costitutivo da assumere, in difetto di diversa previsione, con il consenso di tutti i soci. I ricorrenti hanno proposto due motivi: con il primo hanno contestato la legittimazione dell’attore, sostenendo che al momento della delibera non era ancora socio riconosciuto giudizialmente e che, al momento della domanda, non era più custode giudiziario; inoltre hanno negato che la delibera avesse modificato l’atto costitutivo, essendosi limitata a nominare un nuovo accomandatario. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione di legge, sostenendo che, per impugnare per nullità una delibera assembleare, il socio deve comunque allegare un interesse concreto e attuale, non bastando la sola qualità di socio non consenziente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che la corte territoriale aveva fondato la legittimazione all’impugnazione anche sulla qualità di custode giudiziario di una quota societaria pari al 50% del capitale, qualità rimasta incontestata nei suoi presupposti fattuali; tale ratio non era stata efficacemente censurata. Quanto al secondo motivo, ha osservato che i ricorrenti non si erano confrontati con la motivazione decisiva della sentenza impugnata, la quale aveva affermato che la deliberazione, nominando un nuovo socio accomandatario, comportava una modifica dell’atto costitutivo e doveva quindi essere adottata, in mancanza di diversa previsione statutaria, con il consenso di tutti i soci ex art. 2252 c.c.; inoltre la Corte d’appello aveva riconosciuto l’interesse ad agire per il solo illecito impedimento all’esercizio dei diritti sociali, specie in presenza di una partecipazione pari al 50% del capitale sociale. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese e con l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2252 c.c.

    La modifica dell’atto costitutivo, in assenza di diversa previsione dello statuto, richiede il consenso di tutti i soci; la deliberazione adottata senza tale consenso è nulla.

  • art. 2323, comma 1, c.c.

    La sostituzione del socio accomandatario escluso di diritto perché fallito è collegata a una decisione che, nel caso concreto, è stata qualificata come idonea a incidere sull’atto costitutivo della società.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per individuare il contributo unificato base cui rapportare l’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Chi impugna una deliberazione societaria deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata; la mancata censura di una ratio autonoma rende il motivo inammissibile.
  • Nella società in accomandita semplice, la sostituzione del socio accomandatario può integrare una modifica dell’atto costitutivo quando incide sulla struttura organizzativa della società; in tal caso, salvo diversa pattuizione, è richiesto il consenso di tutti i soci.
  • L’interesse ad agire nell’impugnazione di una delibera può ravvisarsi anche nel solo illecito impedimento all’esercizio dei diritti sociali, senza necessità di un pregiudizio ulteriore specificamente allegato, se la lesione discende dalla mancata convocazione del socio legittimato.
  • In sede di legittimità, la censura che si limiti a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti senza scalfire il fondamento decisivo della decisione impugnata non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieAssembleaImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieImpugnazione delibere assembleari
IstitutiLitisconsorzio necessarioNullitàGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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