Cassazione Penale, Ordinanza n. 35068/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione di merito sfavorevole all'imputato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 30/01/2025. Il primo motivo deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 88 e 89 c.p., ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto indeducibile perché si limitava a riproporre censure già formulate in appello e già specificamente disattese, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata. Il secondo e il terzo motivo lamentavano, rispettivamente, l'assenza di dolo specifico e la mancata assoluzione ex art. 530 c.p.p.; tali doglianze sono state dichiarate non proponibili in sede di legittimità perché non risultavano previamente dedotte come motivi di appello, con conseguente inammissibilità ex art. 606, comma 3, c.p.p. L'ultimo motivo contestava il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; anche questa censura è stata ritenuta non consentita in cassazione e comunque manifestamente infondata, perché la motivazione di merito sul punto è stata giudicata immune da evidenti illogicità.
Norme richiamate
comma 1 lett. b); comma 3
Il ricorso in cassazione non può essere fondato su censure non specifiche o meramente reiterative, né su doglianze che non siano state previamente dedotte in appello, pena l'inammissibilità.
Richiamato come parametro della censura relativa all'eventuale vizio di infermità o seminfermità mentale, ma il motivo è stato ritenuto indeducibile perché meramente riproduttivo delle doglianze di appello.
Richiamato insieme all'art. 88 c.p. nella censura difensiva, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per reiterazione delle doglianze già esaminate in appello.
Invocato dal ricorrente per chiedere l'assoluzione, ma la censura non era consentita in cassazione perché non previamente proposta come motivo di appello.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è necessaria una confutazione analitica di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si risolvano nella mera riproposizione delle censure già formulate in appello, se non contengono una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze non dedotte nei motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; il ricorso deve confrontarsi con il contenuto effettivo del gravame di merito, pena l'inammissibilità.
- Il ricorrente che contesti il riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata deve indicare specificamente l'errore del giudice di merito; la mera contestazione generica è insufficiente.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non occorre l'esame analitico di ogni elemento favorevole o sfavorevole allegato dalle parti.
- La censura in cassazione sul trattamento sanzionatorio o sulle attenuanti generiche è inammissibile quando si traduca in una richiesta di nuovo apprezzamento di merito, salvo il caso di motivazione manifestamente illogica o mancante.
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