Cassazione Penale, Sentenza n. 38152/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Monza che aveva rigettato l'appello avverso il diniego di revoca del sequestro preventivo disposto sul saldo attivo del conto corrente n. 27/470099 intestato alla ricorrente. La ricorrente deduceva l'insussistenza delle condizioni per il sequestro per equivalente, sostenendo che le somme sul conto erano di sua esclusiva pertinenza e non riconducibili all'indagato Yuri Mottadelli; censurava inoltre che i giudici di merito avrebbero basato la riconducibilità delle somme alla persona indagata esclusivamente sulla delega conferita a quest'ultimo, senza individuare elementi specifici idonei a dimostrare la concreta disponibilità delle somme da parte di Yuri e senza dare adeguato rilievo alla documentazione prodotta dalla difesa
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto il motivo unico generico e incompatibile con i limiti di impugnazione in sede di legittimità, poiché mira a una rivalutazione del merito e contiene censure sulla motivazione già affrontate dal Tribunale. La Corte ha richiamato l'onere del ricorrente di indicare specificamente gli atti probatori contestati o allegarli, e ha ritenuto la motivazione del Tribunale di Monza logica e fondata su un compendio indiziario (documentazione bancaria e annotazione di p.g. del 12/03/2025) che dimostra la gestione fattuale del conto da parte dell'indagato in virtù della delega. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000
Norme richiamate
Art. 81 richiamato quale riferimento alla partecipazione/concorrente nei reati; art. 640 indicante il reato di truffa, che riguarda le imputazioni pendenti sull'indagato e giustifica l'adozione di misure cautelari sui proventi
Codice di procedura penale, art. 325
Limite di ammissibilità del ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo: il ricorso è ammesso solo per violazione di legge (error in iudicando o in procedendo), non per semplice riesame del merito
Codice di procedura penale, artt. 581 comma 1 lett. c) e 591
Richiesti per il principio di autosufficienza del ricorso: il ricorrente deve indicare/esibire gli atti del processo che fondano la doglianza quando questa concerne valutazioni probatorie, altrimenti il ricorso è inammissibile
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa nella presentazione del ricorso inammissibile, la comminazione di una sanzione (ammenda) a carico del ricorrente
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di sequestro preventivo è ammissibile solo per violazione di legge; non è lo strumento per rinnovare la valutazione delle prove o per una rivalutazione del merito
- Quando la doglianza investe la valutazione di atti contenenti elementi di prova, il ricorrente deve indicare con precisione o allegare tali atti; la mancata autosufficienza probatoria nel ricorso determina l'inammissibilità
- La presenza di una delega o procura che attribuisce ampie facoltà di operare su un conto intestato a terzi può integrare elemento indiziario idoneo a fondare un sequestro per equivalente se il giudice di merito ricostruisce la gestione di fatto del rapporto
- Le valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito sulla base di un compendio indiziario e di documentazione bancaria sono insindacabili in cassazione salvo vizi di legge o manifesta illogicità della motivazione
- Il ricorso inammissibile può comportare non solo il rigetto ma anche condanne alle spese e, se vi sono profili di colpa, ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi è necessario valutare attentamente l'ammissibilità formale e l'autosufficienza del ricorso prima di proporlo
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37973/2025 del 24/11/2025
- Sentenza penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37975/2025 del 24/11/2025
- Sentenza penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37978/2025 del 24/11/2025
- Sentenza penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37981/2025 del 24/11/2025
- Sentenza penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37988/2025 del 24/11/2025
- Sentenza penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37989/2025 del 24/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →