Cassazione Penale, Sentenza n. 14333/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano che, su richiesta del Procuratore generale, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Marco Loiodice con sentenza del 23/04/2003 (passata in giudicato il 14/07/2004). La revoca si è basata sulla successiva condanna, con sentenza del 07/07/2022 (irrevocabile il 18/05/2023), per altro delitto ritenuto commesso "in data anteriore e prossima al 4 febbraio 2009", quindi entro il quinquennio rilevante dalla definitiva del provvedimento concessivo. Il ricorrente ha contestato la motivazione del giudice dell'esecuzione sostenendo contraddittorietà: il giudice avrebbe affermato di non poter modificare la data del reato accertata in sede di cognizione ma poi avrebbe analizzato la sentenza di merito ricavandone dati errati; una corretta lettura, secondo il ricorrente, collocherebbe il fatto in epoca non anteriore al 3 dicembre 2010 e dunque fuori dal quinquennio, escludendo la causa di revoca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la revoca ex art. 168, primo comma, n.1 cod. pen. è obbligatoria quando sopraggiunga condanna a pena non sospesa per un delitto commesso nei termini rilevanti; ha richiamato il principio per cui il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato per trarne gli elementi necessari all'esecuzione, ma non può modificare una data del reato già precisata in sede di cognizione. Nel caso concreto il Giudice dell'esecuzione ha correttamente ritenuto che il momento di consumazione del reato era sufficientemente determinato ("in data anteriore e prossima al 4 febbraio 2009") e che vi erano riscontri probatori (anche testimoniali) coerenti con tale collocazione temporale; pertanto la condanna sopravvenuta rientra nel quinquennio utile e la revoca è legittima. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen., primo comma, n.1
"nei termini stabiliti" il condannato "commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva"
La norma prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena se il condannato, nei termini previsti, commetta un delitto per il quale venga inflitta pena detentiva; nel caso è stata ritenuta applicabile e di carattere obbligatorio per il giudice dell'esecuzione.
Richiamato per indicare i termini entro i quali la revoca può essere disposta: la sopravvenuta condanna rileva se intervenuta entro i termini previsti da questa norma.
Norma procedurale richiamata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e ricavarne, anche da elementi non esplicitati, le informazioni necessarie all'esecuzione; tuttavia non può "modificare" una data del reato se questa è stata determinata in modo preciso nel giudizio di cognizione.
- Quando il tempus commissi delicti non è indicato in termini precisi nell'imputazione o nella sentenza irrevocabile, il giudice dell'esecuzione può esaminare il contenuto della sentenza e gli atti (comprese le deposizioni) per desumere la data effettiva utile ai fini esecutivi.
- La revoca della sospensione condizionale ex art. 168(1)(n.1) cod. pen. è obbligatoria se il condannato viene successivamente condannato a pena detentiva per un reato commesso nei termini rilevanti; la valutazione di meritevolezza per la concessione compete al giudice di cognizione e non può essere riconsiderata in sede esecutiva.
- In caso di contestazione sulla collocazione temporale del reato, la parte che impugna la decisione del giudice dell'esecuzione deve proporre censure specifiche e motivi idonei a dimostrare errori logico-giuridici o valutativi, non generiche affermazioni; la Cassazione controlla la congruità e logicità della motivazione.
- Il computo del termine rilevante per la revoca va effettuato a partire dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione avverso ordinanza esecutiva, è possibile la condanna alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
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