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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29303/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per furto aggravato e continuato, con recidiva. Con il primo motivo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi processuali in relazione alla valutazione della prova ex art. 192 c.p.p. e alla configurabilità del reato di furto aggravato ex artt. 624 e 625 n. 2 e 7 c.p., contestando in sostanza l'imputazione soggettiva del prelievo abusivo di energia elettrica. Con il secondo motivo ha censurato la decisione in punto di trattamento sanzionatorio, lamentando l'erronea applicazione degli artt. 62-bis, 69, 164 e 175 c.p. e ancora dell'art. 192 c.p.p., con riferimento al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e alla concessione di benefici o attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e correttamente disattese dai giudici di merito, richiamando il principio per cui il furto di energia elettrica è integrato anche quando l'allaccio abusivo o la manomissione siano stati compiuti da terzi, purché l'imputato si avvalga dell'erogazione indebita; nel caso concreto è stata valorizzata anche l'ammissione che l'unità abitativa da cui avveniva il prelievo era utilizzata dall'imputato con la famiglia. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se congruamente motivato; i giudici di merito avevano richiamato l'assenza di elementi ulteriori di mitigazione e la negativa personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali. Conseguentemente sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato come base della contestazione per la continuazione del reato.

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, richiamata per qualificare il fatto di prelievo abusivo di energia elettrica.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    Aggravante contestata e oggetto del vaglio dei motivi di ricorso.

  • art. 625 n. 7 c.p.

    Ulteriore aggravante contestata e richiamata nella sentenza di merito.

  • art. 99 c.p.

    Richiamato per la recidiva applicata in sentenza di merito.

  • art. 192 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per censurare la valutazione della prova; la Corte rileva che le doglianze ripropongono questioni già esaminate dai giudici di merito.

  • art. 62 bis c.p.

    Richiamato per la richiesta di attenuanti generiche, ritenute non meritevoli di ulteriore accoglimento alla luce della motivazione di merito.

  • art. 69 c.p.

    Richiamato per il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, ritenuto insindacabile in cassazione se congruamente motivato.

  • art. 164 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai benefici/sospensione, ma senza accoglimento delle censure.

  • art. 175 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai benefici/sospensione, ma senza accoglimento delle censure.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria per l'inammissibilità, in assenza di colpa nella determinazione della causa ostativa.

Massime di principio

  • Il furto di energia elettrica è configurabile quando l'agente si avvalga dell'erogazione indebita, anche se l'allaccio abusivo o la manomissione dell'impianto siano stati materialmente realizzati da terzi, purché l'utenza sia nella sua disponibilità o ne tragga utilità.
  • Le doglianze in cassazione che si limitano a riproporre critiche già affrontate e disattese in modo congruo dal giudice di merito non consentono un nuovo apprezzamento del fatto.
  • Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica e ancorata anche solo ad alcuni parametri dell'art. 133 c.p.
  • In sede di legittimità non è necessario che il giudice di merito esponga analiticamente tutti i criteri utilizzati per il trattamento sanzionatorio, essendo sufficiente una motivazione congrua che dia conto delle ragioni della scelta.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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