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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2690/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestavano in vari motivi la sentenza d'appello che aveva confermato o modificato condanne per reati di usura ed estorsione: deducevano violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b), c), e)) per presunte contraddizioni e insufficienza probatoria delle dichiarazioni della persona offesa; contestavano la qualificazione in continuazione di più condotte; la fondatezza delle accuse di tentata estorsione (con richiesta di esclusione sulla base di dichiarazioni contraddittorie e di mancanza di prova della natura illecita del credito); l'omessa concessione delle attenuanti generiche e l'errata applicazione della recidiva; infine Majolino deduceva anche la prescrizione del reato ascritto al capo E) (fatto del 2 gennaio 2009). Alcuni ricorrenti hanno sollevato anche questioni relative alla valutazione degli elementi intercettativi e alla ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di GANGEMI Vincenzo, CAVO Salvatore e SOLLIMA Felice per motivi ritenuti reiterativi o non consentiti; ha invece parzialmente accolto il ricorso di MAJOLINO Giovanni limitatamente al capo E), annullando senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione e rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina per la rideterminazione della pena (essendo venuto meno il reato base ai fini della continuazione). Per il resto i motivi di Majolino sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati. Ai ricorrenti le cui impugnazioni sono state dichiarate inammissibili è stata stata applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000 ciascuno; inoltre il ricorso di Sollima è stato dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti avendo riguardato questioni rinunciabili nel concordato in appello.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Regola il giudizio di concordato in appello; la Corte ricorda che la cassazione è ammissibile solo per questioni relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del Procuratore Generale o a divergenze nel contenuto della pronuncia; doglianze sulle condizioni di proscioglimento o su questioni rinunciate sono inammissibili

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b), c), e))

    Individua le motivazioni di ricorso per cassazione; la Corte applica il principio secondo cui non è possibile in sede di legittimità rinnovare la valutazione delle fonti di prova salvo che la motivazione sia manifestamente illogica, contraddittoria o mancante

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e ad eventuali somme a carico del ricorrente in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata per la condanna al versamento di euro 3.000 a titolo di ammenda

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma richiamata a proposito delle condizioni di proscioglimento; la Corte ricorda che doglianze su questioni rinunciate o sui benefici non valutati nel concordato sono inammissibili

  • art. 644 cod. pen.

    Norma penale relativa all'usura: la Corte di merito ha ritenuto sufficientemente provate, anche attraverso le dichiarazioni della persona offesa e riscontri intercettativi, le condotte usurarie imputate agli odierni imputati

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'assunzione di testi (esame della figlia della persona offesa); la Corte di merito ha valutato la smentita di talune dichiarazioni senza ritenerla decisiva rispetto al quadro probatorio complessivo

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito rinnovare la valutazione delle prove: i motivi fondati su diversa valutazione delle fonti sono inammissibili salvo manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza assoluta della motivazione
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare una condanna se la loro credibilità intrinseca risulta accertata e adeguatamente motivata dal giudice
  • Le doglianze fondate su questioni rinunciabili nel contesto di un concordato in appello (art. 599-bis) sono inammissibili in cassazione, salvo rilievi sulla formazione del consenso o irregolarità procedurali specifiche
  • La qualificazione di una condotta come estorsiva, rispetto ad una semplice pretesa creditoria, richiede valutazione della presenza di violenza o minaccia in un contesto di rapporti usurari; può essere esclusa solo se è dimostrata la novazione che ha trasformato il credito illecito in un credito legittimo
  • Il calcolo della prescrizione va effettuato in relazione alla pena edittale applicabile e ad eventuali sospensioni/termini aggiuntivi: l'accertamento della prescrizione può portare all'annullamento senza rinvio del capo estinto e alla rimodulazione della pena complessiva
  • Contestazioni su recidiva e concessione delle attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono difficilmente suscettibili di accoglimento in cassazione se la motivazione è congrua

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