Cassazione Penale, Sentenza n. 28336/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo relativo a rimborsi fiscali ottenuti con dichiarazioni modello 730 ritenute false. Il Procuratore contestava la qualificazione giuridica (sosteneva la sussistenza della truffa aggravata in danno dell'Erario ex art. 640 c.p.) ritenendo che le modalità organizzative (falsi CAF, profili fittizi, raccolta di credenziali, indicazione fraudolenta di IBAN, ripartizione dei compiti, ecc.) costituissero artifici e raggiri idonei a integrare la truffa e che complessivamente il profitto illecito superasse la soglia di punibilità. Inoltre lamentava che il Tribunale avesse motivato in modo insufficiente sulla mancanza del periculum in mora, non considerando la somma complessiva accertata e la natura confiscabile del sequestro.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore, confermando l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il sequestro preventivo e disposto la restituzione delle somme a favore di Minniti. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come rientranti nell'art. 4 D.lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele non punibile per mancato superamento della soglia di punibilità) applicando il principio di specialità della normativa tributaria (Sez. U., "Giordano"). Ha inoltre escluso l'insussistenza del periculum in mora rilevato dal Tribunale e dichiarato inammissibile, nei termini prospettati, il secondo motivo del ricorso.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen., comma secondo (truffa aggravata in danno dello Stato)
art. 640, comma secondo, cod. pen.
La Corte richiama che la truffa aggravata richiede artifici e raggiri idonei a determinare l'ingiusto profitto e non può essere utilizzata per ricondurre nell'alveo della truffa condotte che la normativa tributaria disciplina in via speciale, salvo che producano un profitto ulteriore e distinto dall'evasione fiscale.
art. 4 D.lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele)
La Corte conferma che la fattispecie punisce la falsa indicazione di elementi attivi o passivi e che, quando non è superata la soglia di punibilità prevista, l'ipotesi non integra la truffa aggravata; la normativa tributaria ha carattere di specialità rispetto alle fattispecie comuni.
artt. 2 e 8 D.lgs. 74/2000 (frodi fiscali)
artt. 2 e 8 D.lgs. 74/2000
Richiamati dalle Sezioni Unite come esempi di fattispecie tributarie di frode che esauriscono la risposta punitiva nell'ambito della normativa speciale; conferma della specialità del sistema sanzionatorio tributario.
art. 316-ter cod. pen. (indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato)
Citato nel corso del dibattito: la Corte osserva che la riconduzione della condotta alla fattispecie di dichiarazione infedele non può automaticamente trasformarsi in una deduzione alla fattispecie residuale prevista dall'art. 316-ter senza i presupposti materiali richiesti.
art. 606 cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
art. 606 cod. proc. pen., lett. b) e lett. e)
La Corte ricorda i limiti dell'impugnazione in cassazione per i provvedimenti cautelari: sono ammesse censure per violazione di legge; motivi attinenti alla mera valutazione di fatto o alla motivazione che non costituiscono violazione di legge sono inammissibili.
art. 615 comma 2 cod. proc. pen.
art. 615 comma 2 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per la statuizione finale di rigetto del ricorso e relative conseguenze procedurali.
Massime di principio
- Le condotte consistenti nella falsa indicazione di oneri o elementi passivi nelle dichiarazioni fiscali rientrano, di regola, nella normativa penale tributaria (art. 4 D.lgs. 74/2000) per il principio di specialità; la truffa aggravata trova applicazione solo se emerge un profitto ulteriore e distinto dall'evasione fiscale o artifici/raggiri diretti a ottenere erogazioni pubbliche.
- La presenza di una struttura organizzata (falsi CAF, raccolta credenziali, procacciamento) può aggravare il quadro fattuale e provare il carattere sistematico dell'attività ma non basta, di per sé, a ricondurre la condotta alla truffa se il risultato è un vantaggio fiscalmente riconducibile esclusivamente all'evasione.
- Nel giudizio cautelare reale il periculum in mora va valutato concretamente e motivato: rilevano l'ammontare effettivo dei proventi spettanti all'indagato, il rischio di dispersione, la capacità patrimoniale e il rapporto con la struttura associativa; argomentazioni documentate sul punto sono decisive.
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è limitato a questioni di diritto (violazione di legge) secondo art. 606 c.p.p.: censure basate esclusivamente sulla rivalutazione dei fatti o sulla logica della motivazione sono in gran parte inammissibili.
- Prima di operare qualificazioni penali alternative valutare sempre l'eventuale incidenza della prescrizione e l'esistenza di soglie di punibilità nelle norme tributarie, che possono rendere la fattispecie non punibile.
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