Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18653/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condomino)

La controversia

Un condomino ha agito per ottenere l'accertamento della proprietà condominiale di una soffitta e di un cortile a servizio di un edificio sito in Porto San Giorgio, e per la condanna dell'altro condomino all'eliminazione di una porta che questi avrebbe aperto abusivamente sul vano scala condominiale per accedere alla propria proprietà. Il tribunale ha rigettato la domanda; la corte d'appello ha confermato il rigetto. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto, con i primi due motivi, la violazione dell'art. 1117 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse escluso la natura comune della soffitta e del cortile senza un titolo idoneo a vincere la presunzione di condominialità, e avendo invece valorizzato solo lo stato dei luoghi e le risultanze catastali. Con il terzo e quarto motivo, poi assorbiti, ha denunciato rispettivamente il mancato riconoscimento di un diritto di passaggio sul cortile e l'omessa qualificazione della porta sul vano scale come innovazione vietata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi. Ha affermato che, per i beni indicati dall'art. 1117 c.c., il giudice di merito deve verificare, per la soffitta, se essa sia strutturalmente e funzionalmente idonea all'uso comune, e poi accertare l'esistenza di un titolo contrario; per il cortile, deve invece verificare la presenza di un titolo idoneo a vincere la regola legale di attribuzione. La Corte ha censurato la decisione d'appello perché aveva escluso la condominialità dei beni sulla base delle sole risultanze catastali e dello stato dei luoghi, senza compiere l'indagine richiesta e incorrendo in una motivazione contraddittoria. Conseguentemente ha accolto il ricorso nei limiti dei primi due motivi, dichiarando assorbiti gli altri due, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1117 c.c.

    non formula una mera presunzione di comunione, ma un criterio di attribuzione della proprietà dei beni elencati, superabile solo con un titolo contrario o con la prova che, per caratteristiche strutturali, il bene sia asservito in via esclusiva a una o più unità immobiliari

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    usato per censurare la violazione di legge dedotta nel secondo motivo

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    usato per censurare la violazione di legge e il vizio dedotto nel primo motivo

  • art. 380-bis c.p.c.

    la proposta del relatore non ha carattere decisorio e funge da prima interlocuzione per la decisione collegiale

  • art. 51, n. 4, c.p.c.

    non sussiste l'obbligo di astensione del relatore autore della proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 1102 c.c.

    richiamato in relazione alla possibilità di aperture verso il cortile comune e ai limiti dell'uso consentito della cosa comune

  • art. 1120 c.c.

    richiamato dal ricorrente con riferimento alla qualificazione della porta come innovazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nei motivi poi assorbiti

  • art. 1062 c.c.

    richiamato dal ricorrente nei motivi poi assorbiti

Massime di principio

  • I beni indicati dall'art. 1117 c.c. sono soggetti a un criterio legale di appartenenza comune che non può essere superato da mere risultanze di fatto o catastali, ma solo da un titolo contrario chiaro e inequivoco oppure dalla dimostrazione che il bene, per caratteristiche strutturali, è destinato al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari.
  • Quando si controverte sulla proprietà di una soffitta, il giudice deve verificare anzitutto se il bene sia, per caratteristiche strutturali e funzionali, idoneo all'uso comune; solo in caso positivo si passa all'accertamento dell'esistenza di un titolo idoneo a escluderne la condominialità.
  • Per i cortili condominiali la presunzione di comunione opera in via ordinaria, perché tali spazi sono normalmente destinati a dare aria e luce allo stabile; l'accesso da proprietà esclusiva di un singolo non è sufficiente, da solo, a escluderne il regime comune.
  • La decisione di merito è censurabile quando esclude la condominialità di un bene comune tipico senza svolgere l'indagine sulle sue caratteristiche strutturali e senza individuare un titolo contrario, specie se la motivazione utilizza argomenti tra loro contraddittori.
  • Le risultanze catastali e lo stato dei luoghi, da soli, non sono elementi sufficienti a vincere il criterio legale di attribuzione della proprietà dettato dall'art. 1117 c.c.

Come è indicizzato

MaterieProprietàParti comuniImpugnazioni
RamiDiritti realiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.