Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 03565/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania resa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Deduceva vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche. Dal provvedimento impugnato emerge però che, avendo concordato il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., l'imputato aveva contestualmente rinunciato a tutti i motivi diversi da quello relativo alla determinazione della pena. La Corte rileva quindi che il ricorso introduce censure non consentite, perché relative a motivi rinunciati e comunque incompatibili con il concordato in appello.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. In applicazione del principio secondo cui, nel ricorso avverso sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e quelle che attengono alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, il ricorso viene respinto senza esame nel merito. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Indica il reato oggetto del giudizio, senza che la Corte entri nel merito della sua configurazione, perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    La sentenza concordata in appello delimita l'oggetto delle censure proponibili in cassazione; sono precluse le doglianze su motivi rinunciati e quelle che investono la scelta di aderire al concordato, il consenso del P.G. e il contenuto della pronuncia conforme o difforme all'accordo.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La Corte richiama il principio per cui sono inammissibili le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento quando il ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è fondato su motivi rinunciati.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza resa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. non sono proponibili censure che investano motivi ai quali la parte abbia rinunciato al momento dell'accordo.
  • È inammissibile il ricorso che, contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p., deduca questioni sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del Procuratore generale o sul contenuto della decisione rispetto all'accordo.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte dispone la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza dei presupposti, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.