Sentenza n. 1698/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la revocazione della sentenza n. 9270 del 2024 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva respinto l'appello principale e accolto gli appelli incidentali, ritenendo estinte per impossibilità sopravvenuta le obbligazioni relative alla realizzazione della viabilità
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e concessionaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo errori di fatto decisivi nella sentenza revocanda. In primo luogo, ha contestato la ricostruzione del parere espresso da una società controllata dalla Regione, sostenendo che il parere fosse contrario soltanto alla realizzazione di uno specifico ponte mobile e non alla realizzazione di soluzioni alternative, e che non potesse comunque determinare l'impossibilità della prestazione imputabile alla Regione. In secondo luogo, ha dedotto che la sentenza avesse erroneamente qualificato come approvata, anziché soltanto adottata, la variante al piano di assetto del territorio del Comune di Mira del 2016, traendone l'erronea conseguenza dell'immediata conformazione urbanistica dell'area e dell'impossibilità definitiva della prestazione. Ha inoltre denunciato ulteriori errori materiali relativi al riferimento a una delibera regionale del 2016, anziché del 2006, e alla qualificazione degli effetti urbanistici degli atti richiamati. Nella fase rescissoria ha chiesto il riesame dell'appello originario.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile la revocazione. Ha ricordato che l'errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa percezione del contenuto materiale degli atti, riguardare un punto non controverso sul quale la decisione non abbia motivato, essere decisivo e risultare immediatamente rilevabile senza ricostruzioni interpretative. La censura relativa al parere della società controllata non riguardava l'omessa o falsa percezione dell'esistenza o del contenuto del documento, ma il suo apprezzamento e la sua incidenza sull'estinzione del vincolo negoziale: si trattava quindi, al più, di un errore di giudizio non deducibile in revocazione. Anche la censura sulla variante urbanistica non evidenziava un errore di fatto percepibile ictu oculi. Non era certo che il riferimento all'“approvazione” fosse usato in senso tecnico, potendo costituire un refuso; inoltre la sentenza aveva espressamente menzionato l'“adozione” della variante e la sua efficacia immediatamente conformativa, presumibilmente riferita alle misure di salvaguardia. La valutazione sulla natura temporanea o definitiva dell'impossibilità sopravvenuta e sull'incidenza delle modifiche urbanistiche sull'accordo transattivo apparteneva comunque all'interpretazione e valutazione delle risultanze processuali, non al giudizio revocatorio. Il mancato riferimento alla successiva riadozione della variante e all'approvazione del nuovo piano nel 2024 non era decisivo, poiché anche il nuovo strumento urbanistico escludeva la viabilità di nuova realizzazione nell'area, salvo un percorso ciclabile. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
La revocazione è ammessa soltanto per un errore di fatto derivante da una falsa percezione immediatamente rilevabile del contenuto materiale degli atti, relativo a un punto non controverso, decisivo e non oggetto di motivazione; non è utilizzabile per censurare l'interpretazione o la valutazione delle risultanze processuali.
La questione della sua applicabilità era stata esaminata nella sentenza revocanda, ma non costituisce oggetto di accoglimento della presente revocazione.
La sentenza revocanda aveva ritenuto estinte le obbligazioni per impossibilità sopravvenuta; la presente decisione non riesamina tale conclusione nel merito, poiché dichiara inammissibile la revocazione.
art. 13, comma 1, lett. j), l.r. Veneto n. 11/2004
È richiamato nella sentenza revocanda in relazione all'efficacia immediatamente conformativa delle previsioni infrastrutturali urbanistiche; la presente decisione non definisce autonomamente la portata della disposizione.
Massime di principio
- L'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione deve consistere in una falsa percezione del contenuto materiale di un atto o documento processuale, tale da indurre il giudice a ritenere esistente un fatto documentalmente escluso o inesistente un fatto documentalmente provato.
- La revocazione non è ammissibile quando la censura investe l'apprezzamento dell'incidenza probatoria di un documento, l'interpretazione degli atti processuali o la valutazione del significato giuridico dei fatti: tali doglianze configurano, al più, errori di giudizio.
- L'errore revocatorio deve riguardare un punto non controverso, sul quale la sentenza non abbia espressamente motivato, deve essere decisivo e deve risultare immediatamente e semplicemente rilevabile, senza ricorrere ad argomentazioni induttive o a ricostruzioni ermeneutiche.
- Non integra di per sé un errore di fatto revocatorio l'uso improprio o ambiguo di un termine nella sentenza, quando dal complessivo tenore della motivazione emerga che il giudice aveva comunque considerato il contenuto e gli effetti dell'atto controverso.
- La valutazione della natura temporanea o definitiva dell'impossibilità sopravvenuta e della sua incidenza su un rapporto negoziale costituisce attività interpretativa e valutativa delle risultanze processuali, non censurabile mediante revocazione per errore di fatto. — L'omessa considerazione di un fatto sopravvenuto non è decisiva se, anche tenendo conto di esso, il quadro fattuale conduce al medesimo esito decisorio.
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