Cassazione Civile, Ordinanza n. 00818/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare avviata da una banca nei confronti del debitore, il giudice dell'esecuzione, rilevato che il debitore ostacolava le visite dei potenziali acquirenti, dispose che il custode giudiziario predisponesse una bozza di ordine di liberazione dell'immobile pignorato. Il debitore propose opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sostenendo: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la sentenza avrebbe statuito sulla legittimità dell'ordine di liberazione invece che sul provvedimento concretamente opposto; 2) violazione del contraddittorio, per essere stato emesso il provvedimento senza previa audizione del debitore, in riferimento agli artt. 560 c.p.c. e 171 disp. att. c.p.c.; 3) difetto di valida e documentata motivazione del provvedimento; 4) mancata revoca della condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. Inoltre, in memoria, il ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per l'intervenuta emissione, nelle more, di un nuovo ordine di liberazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento volontario del cessionario del credito nel giudizio di cassazione. Ha quindi accolto il rilievo preliminare della Corte circa l'originaria improponibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, perché il provvedimento impugnato non era un atto esecutivo oppugnabile, ma un mero atto preparatorio privo di autonoma lesività. Per questo ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., dichiarando che l'azione non poteva essere proposta. Sono state travolte anche le statuizioni rese nel giudizio di merito, inclusa la condanna ex art. 96 c.p.c.; le censure del ricorrente sono rimaste assorbite. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore delle parti costituite.
Norme richiamate
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non può intervenire nel giudizio di cassazione se il dante causa si è già costituito sulla medesima posizione sostanziale, mancando una espressa previsione che consenta l'intervento del terzo in legittimità.
L'opposizione agli atti esecutivi è esperibile solo contro atti esecutivi dotati di autonoma lesività; non è proponibile contro atti meramente preparatori del giudice dell'esecuzione.
È evocato dal ricorrente come parametro del dedotto vizio di contraddittorio nell'adozione dell'ordine di liberazione.
È evocato dal ricorrente come parametro del dedotto vizio di mancata previa audizione del debitore.
La condanna per responsabilità processuale aggravata viene travolta dalla cassazione senza rinvio della decisione che aveva pronunciato sul merito dell'opposizione.
Consente la cassazione senza rinvio quando l'azione non poteva essere proposta.
Richiamato per la decisione in camera di consiglio con deposito dell'ordinanza nei termini di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica quando la decisione di legittimità è di cassazione senza rinvio e non di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. è ammissibile solo contro atti del processo esecutivo che abbiano natura esecutiva in senso proprio e producano una lesione attuale o almeno potenziale della sfera giuridica dell'opponente.
- Restano fuori dall'ambito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. gli atti meramente preparatori o di direzione del processo esecutivo, privi di contenuto precettivo e destinati soltanto a preparare un successivo provvedimento eventualmente lesivo.
- Se il rimedio esperito è radicalmente inidoneo perché rivolto contro un atto non impugnabile, il giudice di legittimità deve cassare senza rinvio la decisione di merito, dichiarando che l'azione non poteva essere proposta.
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile l'intervento volontario del successore a titolo particolare nel diritto controverso quando il dante causa sia già costituito e la cessione sia intervenuta in pendenza del giudizio di legittimità, in assenza di una specifica previsione normativa.
- Quando la sentenza di merito viene cassata senza rinvio per improponibilità dell'azione, restano travolte anche le statuizioni accessorie dipendenti, incluse quelle sulla responsabilità aggravata e sulle spese del grado non più utile.
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