Cassazione Civile, Ordinanza n. 14903/2022 del 11/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato intercorso tra una dipendente e una società, regolato da tre contratti a tempo determinato non continuativi nel periodo 4 dicembre 2014 - 28 febbraio 2018, con mansioni di commessa presso un negozio di abbigliamento. In primo grado era stata riconosciuta alla lavoratrice una somma per differenze retributive e T.F.R. in ragione dell'allegato svolgimento di un orario settimanale di 36 ore anziché di 23 ore part-time pattuite. In appello, la decisione è stata riformata limitatamente a tale riconoscimento: la Corte territoriale ha escluso che la lavoratrice avesse provato il maggiore orario di lavoro e, quindi, il diritto alle differenze retributive. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto un unico motivo di nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., lamentando: mancata esplicitazione della ragione per cui alcuni testimoni sarebbero stati interessati e dunque inattendibili; genericità e lacunosità delle deposizioni ritenute decisive; erroneo rilievo attribuito alle buste paga nel negare il diritto alle differenze retributive; omessa esposizione in diritto delle ragioni di accoglimento di motivi di appello che la controparte sosteneva essere stati proposti oltre il termine di cui all'art. 416 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di nullità per difetto di motivazione, osservando che la sentenza d'appello conteneva un percorso argomentativo pienamente comprensibile e idoneo a rendere controllabile il ragionamento decisorio. In particolare, la motivazione non era mancante, apparente, contraddittoria o incomprensibile, e il riferimento documentale contestato aveva natura meramente completiva. La lavoratrice è stata quindi condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
La violazione della norma processuale, quale causa di nullità della sentenza, ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti contrasto irriducibile o sia perplessa/incomprensibile, cioè quando non sia rispettato il minimo costituzionale della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il nuovo testo riduce il controllo di legittimità sulla motivazione alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale, con esclusione di un riesame pieno del merito motivazionale.
art. 111, sesto comma Cost.
La motivazione della sentenza deve raggiungere il minimo costituzionale di intelligibilità e controllabilità del ragionamento decisorio.
È richiamato dalla ricorrente come termine oltre il quale sarebbero stati proposti alcuni motivi di appello; la Corte non affronta nel merito tale profilo perché assorbito dall'infondatezza della censura sulla motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, se ne ricorrono i presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dal comma 1-quater.
Massime di principio
- La censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione è configurabile solo quando la motivazione sia del tutto mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente la semplice critica alla valutazione delle prove o alla ricostruzione dei fatti.
- Nel giudizio di legittimità, dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c., il controllo sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost., senza possibilità di rivalutare il merito dell'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito espone un percorso argomentativo logicamente comprensibile e coerente, il riferimento a singoli elementi documentali o testimoniali ha valore meramente confermativo e non integra di per sé vizio di motivazione.
- In materia di differenze retributive collegate a un asserito orario di lavoro superiore a quello pattuito, l'onere di provare il maggiore orario effettivamente svolto grava sul lavoratore che lo allega.
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