Cassazione Civile, Ordinanza n. 29452/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sanzionati)
La controversia
La controversia trae origine da due ordinanze-ingiunzione con cui l’amministrazione aveva irrogato sanzioni pecuniarie alla società e a un suo ex legale rappresentante per avere conferito un incarico retribuito a un dipendente pubblico senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza e per non aver effettuato le comunicazioni previste dalla normativa sul pubblico impiego. In primo grado erano state annullate solo alcune ulteriori ordinanze riferite alla sola omessa comunicazione per un anno successivo; restavano invece confermate le due ordinanze oggetto del presente giudizio. In appello gli interessati avevano dedotto, tra l’altro, l’illegittimità della sanzione per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 98/2015, che aveva espunto dall’ordinamento la sanzione per l’omessa comunicazione, e avevano chiesto la riduzione della somma ingiunta nella parte riferibile alla violazione ormai non più punibile. La Corte d’appello, tuttavia, aveva respinto l’impugnazione concentrandosi solo sulla pretesa buona fede degli opponenti e sull’assenza di errore scusabile. In cassazione i ricorrenti hanno quindi denunciato: omessa pronuncia su domande specificamente formulate in appello; omesso esame di documenti; erronea applicazione della disciplina dell’art. 53 d.lgs. 165/2001 come modificata dalla declaratoria di incostituzionalità; omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riduzione dell’importo, perché comprensivo di una sanzione ormai espunta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse omesso di pronunciarsi sulle censure relative all’illegittimità costituzionale della sanzione per omessa comunicazione e sulla conseguente necessità di sottrarre tale voce dall’importo complessivo ingiunto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla stessa Corte d’appello in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53, commi 9, 11 e 15, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
"Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza"; "entro quindici giorni dall'erogazione del compenso ... comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici"; "I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9"
La Corte ha distinto la sanzione per l’omessa autorizzazione, rimasta ferma, da quella per l’omessa comunicazione, espunta dall’ordinamento per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 98/2015.
sentenza della Corte costituzionale n. 98/2015
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 15, d.lgs. 165/2001 nella parte in cui prevede la sanzione per l'omessa comunicazione
La declaratoria ha eliminato la sanzione amministrativa connessa alla sola omissione della comunicazione dell’ammontare dei compensi, con necessità di espungere tale voce dalle sanzioni irrogate.
richiamato per il vizio di omessa pronuncia
Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente introdotte; l’omissione integra error in procedendo deducibile in cassazione.
Richiamato dai ricorrenti per denunciare l’omesso esame della documentazione.
Richiamato dai ricorrenti per denunciare la valutazione errata o mancata valutazione delle prove/documenti.
Richiamato dai ricorrenti nel medesimo motivo relativo all’omesso esame documentale.
art. 3 della legge n. 683/1981
Richiamato dalla Corte d’appello in tema di buona fede/scriminate nelle violazioni amministrative, ma la Cassazione non lo valorizza come ratio decisiva.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Utilizzato per incanalare i motivi di ricorso per violazione di legge e per nullità del procedimento/omessa pronuncia.
Massime di principio
- Quando una norma sanzionatoria è stata parzialmente espunta dall’ordinamento per effetto di una declaratoria di illegittimità costituzionale, il giudice di merito deve verificare se l’importo ingiunto comprenda ancora la quota relativa alla violazione non più sanzionabile e, in caso affermativo, deve escluderla dal totale.
- L’omessa pronuncia su una domanda o eccezione ritualmente proposta integra vizio denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e comporta la cassazione della decisione impugnata.
- In presenza di un motivo di gravame che deduce l’illegittimità parziale della sanzione per effetto di jus superveniens o di declaratoria costituzionale, il giudice non può limitarsi ad esaminare profili diversi, come la buona fede dell’autore della violazione, ma deve affrontare direttamente la questione devoluta.
- L’errore in procedendo consente alla Corte di cassazione l’esame diretto degli atti processuali per verificare il contenuto delle domande e delle censure non esaminate dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29418/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29420/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29421/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29422/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29425/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29427/2023 del 24/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →