Cassazione Penale, Sentenza n. 32571/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per la revoca, da parte del giudice del dibattimento e confermata in appello, dell'ammissione di due testi a discarico indicati dalla difesa. La difesa lamenta che la revoca è avvenuta per genericità del capitolato di prova senza adeguata valutazione della decisività/utile dei testi, senza disporre ricerche per uno dei testi né l'accompagnamento coattivo per l'altro, e richiede che non possa essere imposta ex post alla difesa una discovery aggiuntiva dopo che le prove erano già state ammesse. Le corti di merito hanno inoltre richiamato, a sostegno della revoca, il principio della ragionevole durata del processo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Ha censurato la mancanza di compiuta motivazione circa la superfluità/assenza di utilità dei testi e l'assenza di adeguati provvedimenti officiosi (es. accompagnamento coattivo) per garantire la loro comparizione. Ha affermato che la revoca dell'ammissione delle prove, senza motivazione sul requisito della superfluità, integra violazione del diritto della parte di difendersi producendo prove (art. 495, comma 2, c.p.p.) e del principio di parità delle armi (art. 6 CEDU, richiamato dall'art. 111 Cost.). Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo esame dell'istanza difensiva, con le indicazioni contenute nella decisione di legittimità.
Norme richiamate
art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
Garantisce il diritto della parte di "difendersi provando"; la revoca dell'ammissione delle prove deve essere motivata sulla base della superfluità/assenza di utilità; la mancanza di motivazione integra lesione del diritto di difesa
Disciplina le forme di indicazione dei testi e il contenuto del capitolato di prova; tuttavia, una volta ammessi i testi, non può essere imposto ex post alla difesa un onere di discovery eccessivamente stringente in assenza di dichiarazioni nel fascicolo che ne giustifichino l'esclusione
Consente l'accompagnamento coattivo per ottenere la comparizione dei testi; la Corte rileva che il giudice poteva avviare d'ufficio misure per garantire la presenza del teste prima di revocare l'ammissione
art. 111, comma secondo, Cost.
Richiama il principio del contraddittorio e della parità delle armi, in collegamento con l'art. 6 CEDU: la decisione che limita la possibilità di produrre prova deve essere adeguatamente motivata
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (comma terzo, lett. d))
Garantisce il diritto alla difesa e alla parità delle armi; è richiamata quale parametro interpretativo vincolante per la corretta gestione dell'istruttoria dibattimentale
Sez. 5, n. 8422 del 14/01/2020 (Vannuzzi)
Giurisprudenza richiamata in tema di compressione dei tempi processuali e limiti all'attività istruttoria: tuttavia non può giustificare da sola l'esclusione delle prove senza idonea motivazione sulla loro superfluità
Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020 (Polise) e Sez. 5, n. 2511 del 24/11/2016 (Mignogna)
Precedenti che collegano il diritto di difesa e il divieto di decisioni che impediscano alla parte di provare, evidenziando la necessità di motivazione quando si escludono mezzi di prova
art. 81 c.p., art. 73 d.P.R. n. 309/1990, art. 629 c.p., art. 624-bis c.p.
Norme penali relative ai reati contestati nell'interesse del ricorrente; citate in ricostruzione dell'imputazione ma non decisive per il principio processuale affrontato nella cassazione
Norme processuali sul procedimento con trattazione scritta applicate per la trattazione del ricorso; richiamate nel quadro procedurale ma non nel merito della questione di ammissione prove
Massime di principio
- La revoca dell'ammissione di prove proposte dalla difesa richiede motivazione specifica circa la loro superfluità o inutilità; motivazioni generiche non sono sufficienti.
- Non può essere imposta alla difesa, dopo l'ammissione dei testi, una discovery particolarmente stringente in assenza di elementi nel fascicolo che giustifichino la richiesta; l'istruttoria deve rispettare il diritto di difesa.
- Prima di escludere testi indicati dalla difesa, il giudice deve valutare e, se necessario, adottare misure per agevolarne la comparizione (es. accompagnamento coattivo ex art. 133 c.p.p.), anche per contemperare il principio della ragionevole durata del processo con il diritto alla prova.
- L'invocazione del principio della ragionevole durata del processo non può costituire di per sé giustificazione per sottrarre alla parte la possibilità di provare, se non adeguatamente bilanciata e motivata.
- La mancata ammissione o la revoca indebita di prove può integrare violazione del principio di parità delle armi e del diritto alla difesa sanciti dall'art. 6 CEDU e dall'art. 111 Cost., con conseguente annullamento e rinvio per nuovo esame.
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