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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05365/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente proprietario)

La controversia

La controversia trae origine da un preliminare di vendita di un terreno ad uso agricolo. Dopo la declaratoria di validità del preliminare resa dalla Corte di cassazione in un precedente giudizio, la causa è stata rinviata alla Corte d'appello per esaminare la domanda risarcitoria/indennitaria del promissario acquirente per le opere eseguite sul fondo. In sede di rinvio la Corte d'appello ha riconosciuto un indennizzo solo per alcune opere, ritenendo che fossero indennizzabili soltanto quelle dotate di oggettiva utilità rispetto alla destinazione agricola del fondo e realizzate nel periodo in cui il detentore poteva considerarsi in buona fede, cioè prima della notifica della citazione introduttiva del giudizio. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e degli artt. 1218, 2043 e 1453 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso dall'indennizzo un appartamento di circa 110 mq ricompreso nel fondo, sulla base dell'assunto che fosse stato costruito dopo il 1989. Secondo i ricorrenti, tale conclusione sarebbe frutto di erronea valutazione delle prove, in particolare della consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale risultava che l'appartamento era stato edificato nel 1983 e che la concessione edilizia del 1999 era stata rilasciata in sanatoria. La Corte di cassazione ha però rilevato che la motivazione della decisione impugnata non fondava il diniego dell'indennizzo sull'epoca di costruzione di quell'appartamento, bensì sulla mancanza di qualsiasi relazione di utilità tra il manufatto e la destinazione agricola del terreno. Poiché il motivo non attaccava questa ratio decisiva, il ricorso è stato ritenuto inammissibile/infondato nel merito e comunque respinto. In via preliminare è stato dichiarato inammissibile il controricorso per mancanza di procura speciale nel giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso per difetto di procura speciale, ma ha rigettato il ricorso principale perché il motivo non investiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d'appello aveva adottato due criteri autonomi per l'indennizzabilità delle opere: la loro oggettiva utilità rispetto alla vocazione agricola del fondo e la loro realizzazione nel periodo di buona fede del possessore fino alla notifica dell'atto di citazione. Con riguardo all'appartamento oggetto di censura, la Corte di cassazione ha chiarito che il diniego dell'indennizzo discendeva non dalla data di costruzione, bensì dall'assenza di utilità del manufatto rispetto alla destinazione agricola del terreno. Non avendo i ricorrenti censurato questa specifica ragione decisiva, il ricorso è stato respinto. Nessuna statuizione sulle spese, data l'inammissibilità del controricorso. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come norma sulla valutazione delle prove; il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non coglieva la ratio della decisione impugnata, non perché la Corte abbia rivalutato direttamente il merito probatorio

  • art. 1218 c.c.

    richiamato nel motivo, ma non decisivo nella decisione; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma

  • art. 2043 c.c.

    richiamato nel motivo, ma la Corte ha deciso sul difetto di censura della ratio relativa all'indennizzabilità delle opere

  • art. 1453 c.c.

    richiamato nel motivo, senza specifica applicazione nella motivazione di legittimità

  • art. 365 c.p.c.

    richiamato per affermare che il controricorso in cassazione richiede procura speciale, a pena di inammissibilità

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato per affermare l'inammissibilità del controricorso privo di procura speciale

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, ma censura una ragione diversa o solo apparente della decisione.
  • Se la sentenza di merito fonda il diniego o il riconoscimento di un diritto su più criteri autonomi e concorrenti, il ricorrente deve impugnare tutti i capi argomentativi decisivi; la mancata censura di uno solo di essi rende il motivo inidoneo a scalfire la decisione.
  • L'indennizzabilità delle opere eseguite su un fondo può essere negata non solo per ragioni temporali legate alla buona fede del possessore, ma anche per difetto di oggettiva utilità delle opere rispetto alla destinazione del bene; tale autonoma ratio deve essere specificamente impugnata.
  • Nel giudizio di cassazione il controricorso è inammissibile se il difensore non risulta munito di procura speciale riferita al singolo giudizio di legittimità.
  • La censura che denunci un errore nella valutazione della consulenza tecnica è inutilmente formulata se la decisione impugnata si regge su un diverso accertamento logico-giuridico non attaccato dal ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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