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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25915/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitori)

La controversia

Nell'ambito di una procedura esecutiva per l'esecuzione di obblighi di fare ex art. 612 c.p.c., relativa alla materializzazione del confine tra due fondi, la parte procedente aveva chiesto al giudice dell'esecuzione di richiamare il consulente tecnico d'ufficio affinché completasse l'elaborato con riferimento a tutti gli obblighi contenuti nel titolo esecutivo (sentenza del Tribunale di Taranto) a carico degli esecutati. Il giudice dell'esecuzione aveva respinto tale richiesta con ordinanza; avverso di essa era stata proposta opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., rigettata dal giudice dell'esecuzione. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi, ma la Corte rileva che le doglianze sono estremamente generiche e, soprattutto, che l'impugnazione è inammissibile perché è stato proposto ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. contro un provvedimento privo di definitività e decisorietà, senza utilizzare gli ordinari rimedi processuali previsti contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione nella fase sommaria dell'opposizione esecutiva, che avrebbero dovuto essere fatti valere nel giudizio di merito ex art. 618 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione nella fase sommaria dell'opposizione esecutiva non fosse impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, perché non definitiva né decisoria e comunque suscettibile di riesame nel giudizio di opposizione di merito. Non ha statuito sulle spese, non avendo gli intimati svolto difese, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.c.

    esecuzione degli obblighi di fare

    richiamato come base della procedura esecutiva in cui è sorta la controversia.

  • art. 617 c.p.c.

    opposizione agli atti esecutivi

    indica il rimedio utilizzato contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione.

  • art. 618 c.p.c.

    introduzione del giudizio di merito

    la Corte evidenzia che le doglianze avrebbero dovuto essere coltivate nel giudizio di merito dell'opposizione, non in cassazione.

  • art. 624 c.p.c.

    richiamato nel contesto dell'orientamento consolidato sull'inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. avverso ordinanze sulla sospensione dell'esecuzione.

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    richiamato per affermare la reclamabilità di alcuni provvedimenti del giudice dell'esecuzione e la loro non definitività.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    ricorso straordinario per cassazione

    non è esperibile contro provvedimenti privi di definitività e decisorietà.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    richiamato solo sul rito camerale di decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato per l'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. è inammissibile contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione che abbiano natura non definitiva e non decisoria, perché suscettibili di essere riesaminati nel successivo giudizio di opposizione di merito.
  • Quando l'ordinamento prevede un rimedio endoprocessuale o un successivo giudizio di merito avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, esso deve essere utilizzato prima di adire la Corte di cassazione.
  • La fase sommaria dell'opposizione esecutiva non esaurisce il sindacato sul provvedimento del giudice dell'esecuzione; la tutela va completata con l'introduzione del giudizio di merito ex art. 618 c.p.c.
  • Le doglianze in cassazione devono comunque essere specifiche; la loro estrema genericità rafforza il rilievo di inammissibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveRicorso per cassazione
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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