Cassazione Penale, Sentenza n. 4963/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Gravina ricorreva avverso l'ordinanza che confermava la custodia in carcere disposta dal Gip per il reato in concorso di furto aggravato (art. 110 e 624‑bis c.p.), deducendo tre censure principali: 1) violazione del termine dilatorio di tre giorni previsto dall'art. 309 c. 8 c.p.p., per aver fissato l'udienza di riesame al 3/9/2021 senza rispettare i tre giorni liberi dopo la sospensione feriale; 2) motivazione insufficiente sulle esigenze cautelari e mancata considerazione delle precarie condizioni di salute e dei precedenti periodi di arresti domiciliari, nonché mancata nomina di CTU per verificare incompatibilità con il carcere; 3) impossibilità per il difensore di consultare gli atti prima dell'interrogatorio di convalida.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo sussistente la nullità per la violazione del termine dilatorio di tre giorni fra comunicazione dell'avviso e udienza di riesame. Tuttavia, avendo il Tribunale di Taranto deciso entro il termine di dieci giorni previsto dall'art. 309, comma decimo, c.p.p., la nullità non ha avuto effetto automatico di inefficacia della misura: la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al medesimo Tribunale per nuovo giudizio di riesame e ha disposto gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.. Le altre censure sono state assorbite dalla decisione sul termine a difesa.
Norme richiamate
Norma richiamata per il concorso di persone nel reato; la Corte la riporta come riferimento al capo di imputazione ma non è centrale per la decisione sui vizi procedurali.
Norma incriminatrice (furto in abitazione) contestata all'indagato; citata nel quadro fattuale.
art. 309, comma 8, cod. proc. pen.
Il termine dilatorio di tre giorni tra comunicazione dell'avviso e udienza di riesame è imprescindibile: la sua violazione costituisce causa di nullità di ordine generale a regime intermedio dell'atto.
art. 309, comma decimo, cod. proc. pen.
Se il tribunale si è pronunciato entro il termine di dieci giorni, l'inosservanza del termine dilatorio non comporta automaticamente l'inefficacia della misura cautelare; tuttavia la decisione può essere annullata e rimessa in nuovo giudizio.
art. 32 Cost.
Invocata dal ricorrente in relazione alla tutela della salute rispetto al regime carcerario; non è risultata decisiva nella decisione della Cassazione, che ha motivato l'annullamento per profili procedurali.
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizioni procedurali richiamate per gli adempimenti conseguenti al rinvio disposti dalla Cassazione.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di tre giorni tra comunicazione dell'avviso e udienza di riesame è vincolante: la sua inosservanza determina nullità dell'atto (nullità di ordine generale a regime intermedio).
- La nullità per mancato rispetto del termine dilatorio non sempre produce automaticamente l'inefficacia della misura cautelare: se il riesame è stato deciso entro il termine di dieci giorni previsto dall'art. 309 c.p.p., la misura può rimanere temporaneamente efficace anche se l'atto viene poi annullato e rimesso per nuovo giudizio.
- In presenza di vizi procedurali di notifica/convocazione, la parte interessata deve eccepire tempestivamente il vizio per evitare rinunce implicite; tuttavia la Cassazione può comunque rilevare la nullità quando ricorrano i presupposti.
- Le esigenze cautelari (custodia in carcere vs arresti domiciliari) richiedono valutazione motivata e possono richiedere acquisizione di documentazione medica o CTU se contestata l'idoneità del regime carcerario per condizioni di salute.
- Il diritto del difensore ad accedere agli atti prima di atti decisivi (p.es. interrogatorio di convalida) è importante; l'impossibilità di consultare gli atti integra profili di illegittimità che vanno tempestivamente dedotti e documentati.
- Quando si ottiene un annullamento con rinvio, il giudice a quo deve riassumere il processo di riesame correggendo i vizi rilevati (p.es. rispettare termini, integrare istruttoria su esigenze cautelari) e compiere gli adempimenti previsti dalle norme procedurali di rinvio.
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