Sentenza n. 52/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento della determinazione n. 16 del 1° ottobre 2025, e della ratifica disposta dal Comitato Direttivo con deliberazione n. 2025/30/283 in pari data, comunicate il 3 ottobre 2025, con cui il Consorzio ASI ha disposto l’annullamento in via di autotutela della determinazione n. 31 del 14.11.2023 (con cui era stato riconosciuto il diritto della Italmontaggi alla compensazione per un importo di € 94.267.56) ed ha respinto le istanze di compensazione presentate in data 7.12.2021 e 17 gennaio 2025; per l’annullamento di ogni determinazione e deliberazione consequenziale. per il riconoscimento del diritto della Italmontaggi alla compensazione richiesta con entrambe le istanze innanzi indicate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Annullamento in autotutela del precedente riconoscimento della compensazione per aumento dei prezzi e rigetto delle istanze di compensazione e integrazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le imprese ricorrenti, affidatarie di lavori di miglioramento della viabilità dell'area industriale di Calaggio, hanno impugnato la determinazione con cui il Consorzio ASI ha annullato in autotutela il precedente riconoscimento di una compensazione pari a 94.267,56 euro oltre IVA e ha respinto sia l'istanza originaria sia quella integrativa, quest'ultima diretta a ottenere ulteriori 16.184,09 euro in applicazione del decreto ministeriale del 20 dicembre 2024. Le ricorrenti hanno dedotto, in particolare, che l'annullamento sarebbe intervenuto oltre il termine di dodici mesi previsto dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990; che l'art. 1-septies del decreto-legge n. 73/2021 non imporrebbe la prova analitica, caso per caso, dei maggiori costi sostenuti dall'appaltatore; e che dovesse essere riconosciuta l'integrazione della compensazione sulla base della nuova rilevazione ministeriale relativa alle barriere di sicurezza stradale. Hanno inoltre chiesto il riconoscimento del diritto alla compensazione. Il TAR ha rilevato d'ufficio il possibile difetto di giurisdizione e ha definito il giudizio con sentenza breve, previo avviso alle parti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario e disponendo che il processo possa proseguire dinanzi a quest'ultimo ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che, una volta intervenuti i decreti ministeriali e contabilizzate dal direttore dei lavori le lavorazioni eseguite, l'attività dell'amministrazione fosse interamente vincolata quanto sia all'an sia al quantum della compensazione. Non residuava quindi alcun potere autoritativo o discrezionale, ma soltanto l'obbligo di adempiere una prestazione contrattuale puntualmente determinata, con conseguente configurazione della posizione dell'appaltatore come diritto soggettivo e devoluzione della controversia al giudice ordinario. Il Collegio ha valorizzato anche l'avvenuta emissione di un decreto ingiuntivo del Tribunale di Avellino avente ad oggetto i medesimi crediti. Ha distinto tale ipotesi da quella in cui sia controversa la fondatezza della pretesa al compenso revisionale e il relativo accertamento richieda l'esercizio di un potere tecnico-discrezionale dell'amministrazione: in tale diversa situazione sussisterebbe la giurisdizione amministrativa, trattandosi di interesse legittimo. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare quando la causa è matura per la decisione, il contraddittorio è integro e le parti sono state avvisate.
art. 55, comma 5, c.p.a.
siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso
È richiamato per individuare il rispetto dei termini a difesa nella fase cautelare, quale presupposto della possibile definizione immediata del merito.
art. 21-nonies l. 241/1990
È stato invocato dalle ricorrenti per contestare la tempestività dell'annullamento d'ufficio, ma il TAR non ha esaminato il motivo per difetto di giurisdizione.
art. 1-septies d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106
È stato invocato dalle ricorrenti quale disciplina della compensazione per l'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali, ma il TAR non ne ha esaminato l'applicazione sostanziale.
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di contratti pubblici presuppone, secondo la decisione, l'esercizio di un potere autoritativo; non opera quando la controversia riguarda l'adempimento di un'obbligazione contrattuale vincolata.
art. 11 c.p.a.
Consente la prosecuzione del processo davanti al giudice ordinario individuato come munito di giurisdizione.
art. 111, comma 2, Cost.
È richiamato quale fondamento costituzionale della ragionevole durata del processo, anche mediante la definizione immediata della causa quando essa è matura e il contraddittorio è integro.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla compensazione o revisione dei prezzi di un contratto pubblico, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando la disciplina applicabile, una volta adottati gli atti ministeriali rilevanti e contabilizzate le lavorazioni, determina in modo vincolato sia l'an della spettanza sia il quantum dovuto, senza lasciare all'amministrazione margini di valutazione discrezionale.
- La controversia sulla compensazione dei prezzi appartiene invece alla giurisdizione amministrativa quando l'accertamento della fondatezza della pretesa richiede l'esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale dell'amministrazione, con conseguente configurazione della posizione dell'appaltatore come interesse legittimo.
- La mera riconducibilità della controversia alla materia dei contratti pubblici non determina automaticamente la giurisdizione amministrativa: occorre verificare in concreto se l'amministrazione eserciti un potere autoritativo oppure adempia un'obbligazione contrattuale vincolata.
- Il giudice amministrativo può definire il giudizio con sentenza breve all'esito della camera di consiglio cautelare anche quando la parte abbia rinunciato alla domanda cautelare, purché siano rispettati i termini a difesa, il contraddittorio sia integro, la causa sia matura e le parti siano state previamente avvisate della possibile decisione immediata.
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