Cassazione Civile, Ordinanza n. 19826/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza della corte territoriale che, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la nullità di un atto di donazione di immobili, ritenendo che il donante non avesse acquistato per usucapione i beni poi donati; per effetto della declaratoria di nullità è stata ordinata la restituzione degli immobili ai chiamati in causa, con condanna alle spese dei due gradi. Contro tale decisione il donante, anche quale legale rappresentante dell'associazione donataria, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso. In particolare, i ricorrenti avevano dedotto che la sentenza impugnata era stata notificata, ma non hanno depositato la relata di notificazione della sentenza, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c. La Corte ha verificato che la relata non era agli atti di cancelleria e non era nella disponibilità della Corte stessa, essendo stata prodotta solo dalla parte intimata, circostanza che impediva di considerare comunque avviata o non ritardata la sequenza processuale. Ha inoltre escluso che la produzione mancata potesse essere superata richiamando la data di pubblicazione della sentenza o il termine lungo, poiché la procedibilità costituisce verifica preliminare rispetto all'ammissibilità. Gli intimati non hanno svolto difese in cassazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per mancato deposito, da parte dei ricorrenti, della copia della relazione di notificazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La Corte ha precisato che tale difetto è rilevabile d'ufficio e non è sanato dalla mancata contestazione della controparte. Non è stata pronunciata statuizione sulle spese, poiché gli intimati non hanno resistito con difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Il ricorrente per cassazione deve depositare la copia della relazione di notificazione della sentenza impugnata; la sua omissione comporta improcedibilità del ricorso.
Il richiamo al termine breve serve solo a verificare la tempestività quando risulti la notificazione e la sua data sia accertabile; nel caso concreto non vale a sanare l'omesso deposito della relata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di improcedibilità, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata è un adempimento processuale essenziale: la sua omissione determina l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio.
- L'improcedibilità per mancato deposito della relata non è sanata né dalla mancata contestazione dell'intimato né dalla circostanza che la notifica della sentenza sia stata allegata solo in altro modo o in atti non nella disponibilità della Corte.
- La verifica della procedibilità precede quella di ammissibilità: anche se il ricorso risulti notificato entro il termine lungo o breve, l'assenza della prova della notifica della sentenza impedisce l'esame del merito.
- La produzione della copia notificata da parte della controparte non sostituisce l'onere del ricorrente quando il documento non risulti effettivamente disponibile per il giudice sin dal deposito del ricorso.
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