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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29881/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bari, pronunciata quale giudice del rinvio dopo un precedente annullamento, che aveva confermato la condanna di primo grado per furto di energia elettrica aggravato. La difesa ha dedotto, in cassazione, vizio di motivazione per travisamento della prova, sostenendo che la ricostruzione dei fatti fosse errata quanto all'individuazione dell'appartamento e alla riferibilità dei consumi elettrici; ha inoltre lamentato violazione di legge per l'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha ritenuto che le prime censure riproponessero questioni già esaminate e disattese, senza confrontarsi con la motivazione di merito, mentre la doglianza sulla prescrizione sarebbe stata costruita su un calcolo errato perché non teneva conto delle aggravanti speciali contestate e della recidiva reiterata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le doglianze sulla motivazione erano manifestamente infondate perché ripetitive e non confrontate con la sentenza impugnata, la quale aveva ricostruito in modo coerente i fatti e l'individuazione dell'immobile servito dall'energia elettrica dopo il distacco del contatore. Ha inoltre escluso che fosse maturata la prescrizione, osservando che il relativo calcolo difensivo non considerava le aggravanti speciali di cui all'art. 625 nn. 2 e 7 c.p. né la recidiva reiterata, sicché il termine risultava non decorso prima della decisione di appello. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 n. 2 c.p.

    aggravante speciale rilevante ai fini del calcolo della prescrizione, da computarsi nel determinare il tempo necessario a prescrivere

  • art. 625 n. 7 c.p.

    aggravante speciale contestata e rilevante per il termine prescrizionale e per la qualificazione del fatto

  • art. 63, quarto comma, c.p.

    per la determinazione del tempo necessario a prescrivere, quando concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale, si deve avere riguardo all'aumento massimo consentito per la circostanza meno grave, anche se non applicato in concreto

  • art. 157 c.p.

    richiamato implicitamente per la verifica della prescrizione, da calcolarsi tenendo conto delle aggravanti e della recidiva

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il vizio di travisamento della prova non può essere dedotto in modo generico o assertivo, ma richiede una puntuale critica della ricostruzione fattuale compiuta nella sentenza, specie quando il giudice abbia fornito una motivazione coerente sull'individuazione del bene o del luogo interessato dal reato.
  • Ai fini del calcolo della prescrizione devono essere considerate le aggravanti speciali contestate e la recidiva reiterata, secondo le regole sul computo della pena previste dall'art. 63, quarto comma, c.p.; un conteggio che ne prescinda è erroneo.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo i casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoRecidiva

Testo integrale

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