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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32257/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per il delitto di falso ideologico per omissione (capo A) - per non avere riportato nei verbali delle attività di perquisizione e arresto informazioni relative a presunta violenza subita dalla persona offesa - e, quanto al solo Cecoro, la condanna per tentata violenza privata/aggravata (capo B). Le censure principali sono: (i) vizio di motivazione e mancata esplicita assoluzione per singole omissioni contenute in un capo di imputazione articolato; (ii) assenza del dolo e insufficienza/omessa assunzione di prove decisive (richiesta di perizia, audizione di testi, valutazione di filmati) che, se accolte, avrebbero riqualificato il fatto di capo B) in semplici percosse personali e reso "innocuo" il falso; (iii) contestazione della determinazione della pena e diniego del beneficio della non menzione; (iv) mancata dimostrazione del danno o offensività da parte della vittima rispetto al falso contestato; inoltre è stata sollevata, in sede di memoria, la questione di improcedibilità per mancanza della querela a seguito del d.lgs. 10/10/2022 n.150.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi in tutte le parti. Ha ritenuto che il capo A fosse un'unica fattispecie unitaria nelle cui varie condotte materiali l'esclusione di una non richiede formale assoluzione se il fatto tipico resta integrato dalle rimanenti condotte; ha dichiarato infondate le censure sulla carenza di dolo e sull'omessa assunzione di prove decisive, ritenendo irrilevante la presunta prova dello sputo (non documentata nei verbali) e non decisiva la perizia richiesta; ha respinto la tesi di innocuità del falso, richiamando l'obbligo degli operatori che esercitano poteri coercitivi di rendere conto in modo completo delle attività svolte (art. 357 c.p.p.); ha dichiarato inammissibile la censura sulla graduazione della pena e ha rigettato la richiesta di non menzione; ha ritenuto, infine, che la costituzione della parte civile renda irrilevante, ai fini dell'esito del giudizio, la successiva questione di procedibilità a querela. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 476, secondo comma, cod. pen.

    Norma relativa al falso ideologico per omissione: la Corte l'ha interpretata nel senso che l'omissione rileva se riguarda un obbligo giuridico di rappresentazione e se l'attestazione incompleta attribuisce all'atto un significato non conforme ai fatti

  • art. 48, art. 479 e art. 61 n.2, cod. pen.

    Norme richiamate nel capo di imputazione relative alla configurazione del reato e alle circostanze aggravanti: citate come inquadramento della fattispecie originaria

  • art. 610, art. 56, art. 110, art. 61 n.9, cod. pen.

    Disposizioni richiamate per il capo B) (tentata violenza privata/uso della violenza): la Corte ha confermato la finalizzazione del gesto all'ottenimento di informazioni, escludendo la semplice riqualificazione in percosse

  • art. 608, cod. pen.

    Calunnia: norma relativa al capo C), per il quale gli imputati erano stati assolti in primo grado; la Corte ha ritenuto irrilevante il richiamo in relazione alle doglianze sollevate

  • art. 357, comma 1, cod. proc. pen.

    Obbligo di indicare nelle attività di polizia giudiziaria le operazioni compiute: la Corte ha sottolineato che l'esercizio di poteri coercitivi impone di rendere conto di tutte le attività effettuate, a tutela della libertà e dignità della persona

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alle impugnazioni in cassazione: richiamato in relazione ai motivi ammessi alla trattazione

  • d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176, art. 23, comma 8

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale

  • d.lgs. 10/10/2022, n. 150

    Norma sopravvenuta invocata dalla difesa per sostenere l'improcedibilità per mancanza di querela in ordine al reato di capo B); la Corte ha ritenuto irrilevante la questione alla luce della permanenza della costituzione di parte civile

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi di determinazione della pena: richiamati per spiegare la discrezionalità del giudice nella graduazione della pena e per escludere la rinnovazione della valutazione in sede di cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione sulle spese nel giudizio di cassazione: applicata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • Un capo di imputazione che aggrega più omissioni può essere considerato come una fattispecie unitaria: l'esclusione di una delle omissioni non richiede necessariamente una formale assoluzione se la restante condotta integra comunque il fatto tipico
  • In cassazione non è ammissibile una piena rivalutazione del materiale probatorio; le doglianze che mirano a riesaminare direttamente le prove sono in larga parte inammissibili o infondate salvo profili di illogicità manifeste nella motivazione del merito
  • Per il falso ideologico per omissione è necessario che vi sia un obbligo giuridico di rappresentazione e che l'omissione alteri il significato dell'atto; l'esercizio di poteri coercitivi impone un più rigoroso obbligo di completezza nella redazione degli atti
  • La richiesta di perizia o l'allegazione di prove tecniche non è automaticamente decisiva: il giudice di legittimità valuta la rilevanza e l'idoneità di tali mezzi solo nei limiti di controllare la correttezza della motivazione dei giudici di merito
  • La riqualificazione di una condotta violenta in percosse personali non elimina automaticamente la rilevanza dell'omissione nei verbali se la condotta è connessa all'attività di polizia giudiziaria; occorre valutare il nesso funzionale tra violenza e attività investigativa
  • La determinazione della pena e la decisione sulla non menzione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono difficilmente rivedibili in Cassazione salvo manifesta illogicità o arbitrarietà
  • Se la parte civile è rimasta costituita e ha portato avanti la domanda, la sopravvenuta intervenuta procedibilità a querela rispetto a taluni reati può risultare irrilevante per l'esito del giudizio di legittimità

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