Cassazione Penale, Sentenza n. 32257/2023 del 25/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per il delitto di falso ideologico per omissione (capo A) - per non avere riportato nei verbali delle attività di perquisizione e arresto informazioni relative a presunta violenza subita dalla persona offesa - e, quanto al solo Cecoro, la condanna per tentata violenza privata/aggravata (capo B). Le censure principali sono: (i) vizio di motivazione e mancata esplicita assoluzione per singole omissioni contenute in un capo di imputazione articolato; (ii) assenza del dolo e insufficienza/omessa assunzione di prove decisive (richiesta di perizia, audizione di testi, valutazione di filmati) che, se accolte, avrebbero riqualificato il fatto di capo B) in semplici percosse personali e reso "innocuo" il falso; (iii) contestazione della determinazione della pena e diniego del beneficio della non menzione; (iv) mancata dimostrazione del danno o offensività da parte della vittima rispetto al falso contestato; inoltre è stata sollevata, in sede di memoria, la questione di improcedibilità per mancanza della querela a seguito del d.lgs. 10/10/2022 n.150.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi in tutte le parti. Ha ritenuto che il capo A fosse un'unica fattispecie unitaria nelle cui varie condotte materiali l'esclusione di una non richiede formale assoluzione se il fatto tipico resta integrato dalle rimanenti condotte; ha dichiarato infondate le censure sulla carenza di dolo e sull'omessa assunzione di prove decisive, ritenendo irrilevante la presunta prova dello sputo (non documentata nei verbali) e non decisiva la perizia richiesta; ha respinto la tesi di innocuità del falso, richiamando l'obbligo degli operatori che esercitano poteri coercitivi di rendere conto in modo completo delle attività svolte (art. 357 c.p.p.); ha dichiarato inammissibile la censura sulla graduazione della pena e ha rigettato la richiesta di non menzione; ha ritenuto, infine, che la costituzione della parte civile renda irrilevante, ai fini dell'esito del giudizio, la successiva questione di procedibilità a querela. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 476, secondo comma, cod. pen.
Norma relativa al falso ideologico per omissione: la Corte l'ha interpretata nel senso che l'omissione rileva se riguarda un obbligo giuridico di rappresentazione e se l'attestazione incompleta attribuisce all'atto un significato non conforme ai fatti
art. 48, art. 479 e art. 61 n.2, cod. pen.
Norme richiamate nel capo di imputazione relative alla configurazione del reato e alle circostanze aggravanti: citate come inquadramento della fattispecie originaria
art. 610, art. 56, art. 110, art. 61 n.9, cod. pen.
Disposizioni richiamate per il capo B) (tentata violenza privata/uso della violenza): la Corte ha confermato la finalizzazione del gesto all'ottenimento di informazioni, escludendo la semplice riqualificazione in percosse
Calunnia: norma relativa al capo C), per il quale gli imputati erano stati assolti in primo grado; la Corte ha ritenuto irrilevante il richiamo in relazione alle doglianze sollevate
art. 357, comma 1, cod. proc. pen.
Obbligo di indicare nelle attività di polizia giudiziaria le operazioni compiute: la Corte ha sottolineato che l'esercizio di poteri coercitivi impone di rendere conto di tutte le attività effettuate, a tutela della libertà e dignità della persona
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alle impugnazioni in cassazione: richiamato in relazione ai motivi ammessi alla trattazione
d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176, art. 23, comma 8
Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale
Norma sopravvenuta invocata dalla difesa per sostenere l'improcedibilità per mancanza di querela in ordine al reato di capo B); la Corte ha ritenuto irrilevante la questione alla luce della permanenza della costituzione di parte civile
Principi di determinazione della pena: richiamati per spiegare la discrezionalità del giudice nella graduazione della pena e per escludere la rinnovazione della valutazione in sede di cassazione
Disposizione sulle spese nel giudizio di cassazione: applicata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- Un capo di imputazione che aggrega più omissioni può essere considerato come una fattispecie unitaria: l'esclusione di una delle omissioni non richiede necessariamente una formale assoluzione se la restante condotta integra comunque il fatto tipico
- In cassazione non è ammissibile una piena rivalutazione del materiale probatorio; le doglianze che mirano a riesaminare direttamente le prove sono in larga parte inammissibili o infondate salvo profili di illogicità manifeste nella motivazione del merito
- Per il falso ideologico per omissione è necessario che vi sia un obbligo giuridico di rappresentazione e che l'omissione alteri il significato dell'atto; l'esercizio di poteri coercitivi impone un più rigoroso obbligo di completezza nella redazione degli atti
- La richiesta di perizia o l'allegazione di prove tecniche non è automaticamente decisiva: il giudice di legittimità valuta la rilevanza e l'idoneità di tali mezzi solo nei limiti di controllare la correttezza della motivazione dei giudici di merito
- La riqualificazione di una condotta violenta in percosse personali non elimina automaticamente la rilevanza dell'omissione nei verbali se la condotta è connessa all'attività di polizia giudiziaria; occorre valutare il nesso funzionale tra violenza e attività investigativa
- La determinazione della pena e la decisione sulla non menzione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono difficilmente rivedibili in Cassazione salvo manifesta illogicità o arbitrarietà
- Se la parte civile è rimasta costituita e ha portato avanti la domanda, la sopravvenuta intervenuta procedibilità a querela rispetto a taluni reati può risultare irrilevante per l'esito del giudizio di legittimità
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