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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47120/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 18/02/2022 che, in qualità di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'opposizione di Giuseppe Candido avverso il provvedimento del 3/3/2021 che aveva a sua volta respinto la richiesta di declaratoria di estinzione delle pene per decorso del tempo ovvero di applicazione dei provvedimenti di indulto (DPR 865/1986) e amnistia (DPR 75/1990) relative a due condanne degli anni 1982-1983; il ricorrente censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al calcolo del termine di estinzione (sostenendo che vada considerato dal momento in cui il beneficio diventa revocabile) e alla mancata valutazione corretta della applicabilità e della revocabilità dei benefici indulgenziali e della riconosciuta continuazione tra le sentenze.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione. La decisione di annullamento si basa su: 1) confusione nel provvedimento impugnato tra i presupposti per l'applicazione dell'amnistia (DPR 75/1990) e dell'indulto (DPR 865/1986), che sono distinti; 2) mancata considerazione della precedente ordinanza (03/02/2021) che aveva riconosciuto la continuazione tra le sentenze e, conseguentemente, mancata verifica della pena concretamente rideterminata e delle statuizioni sulla sospensione condizionale ai sensi dell'art. 671, comma 3, c.p.p.; 3) carenza motivazionale circa l'applicabilità dell'indulto del 1986 e del 1990 e circa la possibile revocabilità dei benefici in presenza di successive condanne (con richiamo alla giurisprudenza che legittima la mancata applicazione dell'indulto quando già esiste una causa certa di revoca). Per questi motivi il giudice dell'esecuzione dovrà riesaminare l'opposizione colmando i vuoti motivazionali indicati.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 865 del 1986 (indulto)

    art. 3 d.P.R. n. 865 n. 186

    L'indulto ha presupposti diversi dall'amnistia; il giudice deve valutare separatamente la sua applicabilità e verificare se il beneficio sia stato concesso e se sia eventualmente revocabile alla luce di successive condanne.

  • d.P.R. n. 75 del 1990 (amnistia)

    artt. 1 e 4 d.P.R. n. 75 del 1990

    L'amnistia (anche nella forma impropria) ha criteri oggettivi di esclusione che devono essere distinti da quelli dell'indulto; il provvedimento impugnato ha erroneamente confuso le condizioni delle due misure.

  • art. 172 cod. pen.

    art. 172, ultimo comma, cod. pen.

    Il principio di imprescrittibilità della pena per il reo recidivo reiterato è stato richiamato dal giudice d'appello per motivare il rigetto, ma la Corte evidenzia che la sussistenza della recidiva va adeguatamente valutata e motivata nel quadro complessivo delle misure indulgenziali.

  • art. 671, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 671, comma 3, cod. proc. pen.

    Quando è stata riconosciuta la continuazione tra sentenze, il giudice dell'esecuzione deve esaminare tale pronuncia per individuare la pena effettivamente rideterminata e le eventuali statuizioni sulla sospensione condizionale prima di decidere sull'applicabilità di benefici.

  • Giurisprudenza (Sez. 1, n. 19752 del 28/03/2003, Calì, Rv. 223850)

    Sez. 1, n. 19752 del 28/03/2003, Calì, Rv. 223850

    In presenza di una causa già operante e riconoscibile di revoca dell'indulto, è legittima e doverosa la mancata applicazione del beneficio, poiché applicarlo per poi revocarlo sarebbe inefficace e contrario alla normativa che impone la revoca quando ne sussistono le condizioni.

Massime di principio

  • Distinguere sempre amnistia e indulto: hanno presupposti diversi e vanno valutati separatamente.
  • Verificare se le fattispecie di reato ricadono oggettivamente nelle esclusioni previste dalle norme che hanno concesso amnistia o indulto prima di dichiararne l'inesistenza.
  • Quando è stata riconosciuta la continuazione tra più sentenze, rideterminare la pena complessiva e riesaminare le statuizioni sulla sospensione condizionale prima di decidere sull'estinzione o sull'applicabilità di benefici.
  • Accertare se l'indulto o altro beneficio sia già stato concesso e se, per successive condanne, sia già intervenuta una causa di revoca: se la causa di revoca era già esistente al momento dell'applicazione, è legittima la mancata applicazione del beneficio.
  • La carenza motivazionale su punti essenziali (scope dei provvedimenti indulgenziali, revocabilità, ricaduta della recidiva sulla prescrizione) giustifica l'annullamento e il rinvio per nuovo esame da parte del giudice dell'esecuzione.
  • Nel calcolo dei termini di estinzione per decorso del tempo va chiarito il momento iniziale rilevante (es. il momento in cui un beneficio diventa revocabile) e questa determinazione deve essere motivata con riferimento al caso concreto.

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