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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1793/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva confermato le condanne per furti in abitazione (capi A, C, D) e per il tentato furto (capo B). Il motivo unico dedotto lamenta violazione dell'art. 56 c.p.: si sostiene che, relativamente al capo B, i due imputati avrebbero desistito volontariamente dal delitto poiché, dopo aver forzato le alette della persiana al piano terra, non avevano asportato nulla, non erano entrati nell'immobile e non erano a conoscenza che l'abitazione fosse disabitata; la scelta di rinunciare sarebbe dipesa dall'assenza di cose di valore, pertanto sarebbe configurabile la desistenza volontaria e non il tentativo di furto.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Richiama il consolidato principio secondo cui la desistenza volontaria (art. 56 c.p.) per reati di danno a forma libera non è applicabile se sono stati compiuti atti che hanno già dato avvio al meccanismo causale idoneo a produrre l'evento; la desistenza richiede che l'agente, per iniziativa volontaria, arresti la propria condotta prima del completamento dell'azione esecutiva impedendo l'evento. Nel caso concreto la Corte territoriale ha correttamente escluso la desistenza, ritenendo che l'interruzione della condotta fosse determinata dall'assenza di beni sottraibili (circostanza estranea a una volontaria rinuncia a compiere il delitto) e dunque configurabile il tentativo di furto. Sono condannati i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di euro 3.000,00 ciascuno. Sentenza emessa il 12/11/2021.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    La Corte interpreta l'art. 56 nel senso che la desistenza volontaria richiede un arresto della condotta dallo stesso agente, per sua iniziativa, prima del completamento dell'azione esecutiva e tale arresto deve impedire l'evento; non si applica se gli atti già posti in essere hanno avviato il meccanismo causale dell'evento.

  • art. 624 cod. pen. (furto)

    Il reato considerato è il furto/tentato furto; la Corte richiama la giurisprudenza che distingue il tentativo dalla desistenza volontaria nelle fattispecie di furto quando l'interruzione è dovuta a cause esterne o all'assenza di beni e non a una volontaria attività ostativa dell'agente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna alle spese processuali e il versamento a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Richiamata proceduralmente per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale e del difensore; conferma la regolarità del procedimento di deposito delle conclusioni.

Massime di principio

  • La desistenza volontaria (art. 56 c.p.) è riconoscibile solo quando l'autore, per propria iniziativa, arresta definitivamente la condotta e in tal modo impedisce l'evento; non basta l'abbandono del progetto criminosa se l'interruzione è determinata da circostanze esterne.
  • Nei reati di danno a forma libera (come il furto) la linea di causalità si interrompe con la desistenza solo se l'agente compie atti positivi diretti a scongiurare l'evento (recesso attivo); l'assenza di beni o l'impossibilità materiale non costituiscono desistenza volontaria.
  • Se gli atti materiali posti in essere hanno già avviato il meccanismo causale idoneo a produrre l'evento, la fattispecie va valutata come tentativo e non come desistenza, salvo prova di un comportamento attivo diretto a evitare l'evento da parte dell'agente.
  • In sede di cassazione i ricorsi che si limitano a contestare valutazioni di fatto consolidate sui presupposti della volontarietà della desistenza sono ad alto rischio di inammissibilità per manifesta infondatezza.
  • La valutazione della volontarietà richiede attenzione al nesso causale tra la decisione dell'agente e l'interruzione dell'azione: se la decisione è condizionata da elementi estranei alla volontà (es. immobile disabitato, assenza di valori) il giudice può ritenere integrato il tentativo.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta spesso condanna alle spese e sanzione pecuniaria prevista dagli artt. di procedura (es. art. 616 c.p.p. per la Cassa delle Ammende).

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