Cassazione Penale, Sentenza n. 37885/2023 del 15/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva respinto l'appello volto a sostituire la misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. La custodia era stata disposta per i reati di estorsione (per ottenere denaro da Emanuele Ardizzone in adesione a un patto usuraio) e di lesioni, con aggressione che aveva causato la perdita della capacità visiva di un occhio. In cassazione il difensore ha dedotto: (i) violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 274 c.p.p. riguardo all'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, lamentando che non è stato considerato il verbale di sommarie informazioni dell'offeso (in cui si affermava di non aver consegnato somme a titolo di interesse), la resipiscenza dell'indagato e l'assenza di tentativi di avvicinamento fisico all'offeso; e la sproporzione della misura; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al pericolo di inquinamento probatorio, contestando la mancata valorizzazione delle ultime dichiarazioni della persona offesa e l'assenza di indicazione dei testimoni che avrebbero potuto essere subornati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non rispettassero il principio di autosufficienza del ricorso (non essendo stato allegato il verbale di sommarie informazioni contestato) e fossero generiche, senza dimostrare la decisiva rilevanza delle dichiarazioni omesse rispetto al quadro indiziario e cautelare. Ha confermato la valutazione del Tribunale secondo cui il Liuzzo aveva tenuto per circa cinque anni comportamenti violenti e ripetuti, culminati in un'aggressione che ha determinato la perdita della vista di un occhio, elementi idonei a fondare un concreto pericolo di reiterazione anche di condotte gravemente lesive della persona. Ugualmente ha ritenuto legittima la valutazione del rischio di inquinamento probatorio, considerata l'iniziale fase delle indagini e la capacità del ricorrente di opprimere la persona offesa (anche mediante telefonate successive al pestaggio). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Inoltre è stata disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Richiama il principio di motivazione degli atti, e la Corte ha ritenuto che le censure mosse sul profilo motivazionale fossero inammissibili per carenza di autosufficienza e genericità. Non è stata ravvisata violazione dell'articolo nei motivi effettivamente esaminati.
Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha applicato l'articolo disponendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Disposizione procedurale che obbliga la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà, per gli adempimenti previsti dal comma 1-bis; la Corte ha disposto tale trasmissione.
Massime di principio
- In cassazione i ricorsi devono rispettare il principio di autosufficienza: i documenti determinanti (es. verbali, dichiarazioni) i cui contenuti si contestano devono essere allegati al ricorso, altrimenti la censura rischia di essere dichiarata inammissibile.
- Le censure generiche o non integrate da argomentazione che dimostri la rilevanza decisiva delle omissioni rispetto al quadro indiziario non superano la soglia di ammissibilità.
- Nella valutazione delle misure cautelari il giudice considera la gravità dei fatti, la durata e la ripetizione delle condotte violente: aggressioni gravi e reiterate, soprattutto con esiti lesivi significativi (es. perdita della vista), possono giustificare la custodia in carcere come unica misura idonea a contenere il pericolo di reiterazione.
- Il pericolo di inquinamento probatorio è valutato anche alla luce della fase delle indagini (fase iniziale aumenta il rischio) e della capacità mostrata dall'indagato di opprimere la persona offesa (es. contatti telefonici intimidatori dopo l'aggressione); per censurarlo è utile indicare specifici elementi o testimoni che sarebbero a rischio di subornazione.
- La proporzionalità della misura cautelare può essere confermata se misura meno afflittive non appaiono idonee a contenere i rischi accertati: l'onere di dimostrare l'idoneità di misure alternative grava sul ricorrente.
- Dichiarazioni di resipiscenza o l'affermazione di non aver cercato contatti fisici con la persona offesa sono elementi che, da soli, difficilmente prevalgono sui concreti e documentati indizi di pericolo se non corredati da elementi nuovi e concreti.
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