Sentenza del 21/12/2018 n. 33230 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le società hanno impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva riqualificato la cessione di impianti di trasmissione radio e delle relative autorizzazioni ministeriali come cessione di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, applicando l'imposta di registro proporzionale. Le ricorrenti sostenevano invece che l'operazione riguardasse singoli impianti, senza trasferimento di una complessiva organizzazione aziendale, e dovesse quindi essere assoggettata a IVA. In via preliminare avevano contestato anche la decadenza dal potere impositivo, il difetto di motivazione dell'avviso e la validità dell'appello dell'Amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto le censure processuali relative alla validità dell'appello dell'Amministrazione, ritenendo che l'atto fosse sufficientemente specifico e che l'omessa indicazione della Commissione adita non avesse impedito alle società di difendersi. Ha invece accolto il motivo fondato sulla normativa sopravvenuta: l'art. 27, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 177/2005, introdotto dal D.L. n. 201/2011 e convertito dalla L. n. 214/2011, ha stabilito che gli atti relativi a trasferimenti di impianti e rami d'azienda radiotelevisivi anteriori al 28 dicembre 2011 sono validi e non rettificabili ai fini tributari. Poiché il contratto del 2009 riguardava singoli ripetitori e relative autorizzazioni, senza trasferimento di componenti organizzative, la qualificazione data dalle parti come cessione di beni non poteva essere successivamente modificata dall'Ufficio. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo delle società. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
La norma era stata utilizzata dall'Amministrazione per riqualificare l'atto, considerando l'operazione come cessione di ramo d'azienda e applicando l'imposta di registro proporzionale.
D.Lgs. n. 177/2005, art. 27, comma 7-bis
La cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo, quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo d'azienda. Gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e di rami d'azienda [...] posti in essere [...] prima della data di entrata in vigore [...] sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari.
La disposizione introduce un criterio legale per le cessioni future, ma soprattutto rende fiscalmente intangibili le qualificazioni degli atti relativi a impianti radiotelevisivi stipulati prima del 28 dicembre 2011, impedendo all'Amministrazione di rettificarle retroattivamente.
D.L. n. 201/2011, art. 40, comma 9-bis, convertito dalla L. n. 214/2011
Ha introdotto nell'art. 27 del D.Lgs. n. 177/2005 la disciplina speciale sui trasferimenti di impianti radiotelevisivi, applicabile dal 28 dicembre 2011.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 53 e 62
L'art. 53 richiede che l'appello tributario contenga motivi specifici, ma non impone formalismi rigidi: la specificità può risultare dall'atto complessivamente considerato. L'art. 62 disciplina il ricorso per cassazione nel processo tributario.
Codice di procedura civile, artt. 156, 164, 342 e 384
Le irregolarità dell'atto processuale non determinano automaticamente l'invalidità: il vizio può essere sanato quando l'atto raggiunge il proprio scopo, ad esempio consentendo alla controparte di costituirsi e difendersi. L'art. 384 consente alla Cassazione di decidere direttamente nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti.
L. n. 112/2004, art. 23, comma 3
La disciplina del settore radiotelevisivo ammetteva la possibilità di trasferire sia rami d'azienda sia singoli impianti, confermando che la cessione di un impianto non comportava necessariamente il trasferimento di un complesso aziendale.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E del 10 aprile 2012
L'Amministrazione ha chiarito che il trasferimento di attrezzature insieme a frequenze, marchi o brevetti può configurare una cessione d'azienda o di ramo d'azienda, mentre il trasferimento delle sole attrezzature rileva ai fini IVA; ha inoltre riconosciuto la salvaguardia dei comportamenti e delle qualificazioni adottati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
Massime di principio
- Quando una normativa sopravvenuta dichiara validi e non rettificabili ai fini fiscali determinati atti pregressi, l'Amministrazione non può riqualificarli retroattivamente in modo peggiorativo.
- La distinzione tra cessione di beni e cessione d'azienda o di ramo d'azienda dipende dall'oggetto effettivo del trasferimento: il passaggio di singoli impianti, anche accompagnati da autorizzazioni funzionali al loro utilizzo, non implica necessariamente il trasferimento di un complesso organizzato.
- L'assenza di elementi organizzativi, quali personale, contratti, avviamento, struttura gestionale o altri beni coordinati, è un indice rilevante contro la qualificazione dell'operazione come cessione di ramo d'azienda.
- Nel processo tributario un appello non è inammissibile per meri difetti formali se, letto nel suo complesso, consente di individuare chiaramente le critiche alla sentenza impugnata e permette alla controparte di difendersi.
- In presenza di una disciplina speciale e di un regime di alternatività tra IVA e imposta di registro, occorre verificare prima la data dell'operazione e l'eventuale applicazione di norme transitorie o di salvaguardia.
- La qualificazione contrattuale attribuita dalle parti mantiene rilevanza quando una norma successiva ne impedisce la rettifica fiscale per gli atti pregressi, purché tale qualificazione sia coerente con le caratteristiche concrete dell'operazione.
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