Sentenza del 21/12/2018 n. 33215 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate sosteneva che la B.C.P. du Maroc, pur avendo sede esclusivamente in Marocco, avesse operato in Italia tramite una stabile organizzazione personale. In particolare, alcuni soggetti avrebbero aperto e gestito conti presso Poste Italiane e UniCredit, raccolto le rimesse degli emigrati marocchini e trasferito periodicamente tali somme sui conti individuali dei clienti presso la banca in Marocco. Poiché la banca non aveva presentato dichiarazioni fiscali in Italia, l'Ufficio aveva emesso avvisi di accertamento ai fini IRPEG e IRAP per gli anni 2001-2004, quantificando il reddito nel rendimento dei conti interbancari. L'Agenzia contestava alla CTR di avere erroneamente escluso l'esistenza di una stabile organizzazione e denunciava la violazione delle norme interne e della Convenzione Italia-Marocco contro le doppie imposizioni, nonché un vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato della B.C.P. du Maroc. È stata confermata la decisione della CTR della Lombardia, che aveva annullato gli avvisi di accertamento. La Corte ha ritenuto non provata una stabile organizzazione personale in Italia: l'attività del funzionario della banca risultava sporadica e limitata alla sottoscrizione dei contratti di conto corrente, mentre l'attività dell'altro soggetto, funzionario del Consolato marocchino, era meramente esecutiva e svolta da un soggetto indipendente. Nessuno dei due disponeva stabilmente del potere di impegnare contrattualmente la banca in Italia. Le prove provenienti dal parallelo procedimento penale potevano essere utilizzate solo come elementi indiziari di supporto. Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 162, commi 6 e 7
Disposizioni in materia di stabile organizzazione
La stabile organizzazione personale richiede, secondo la disciplina applicabile, la presenza di un soggetto che operi abitualmente per l'impresa non residente e disponga di poteri rappresentativi idonei a concludere contratti in nome dell'impresa.
Legge 5 agosto 1981, n. 504, art. 5, paragrafi 4 e 5
Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente [...] è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa. Non si considera che un'impresa [...] abbia una stabile organizzazione [...] per il solo fatto che essa esercita [...] la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente.
La Convenzione Italia-Marocco distingue tra agente dipendente e intermediario indipendente. La stabile organizzazione personale sussiste solo quando il soggetto opera abitualmente per l'impresa e ha un potere stabile di concludere contratti in suo nome; non sussiste quando l'attività è svolta da un intermediario indipendente nell'ambito della propria attività ordinaria.
Modello OCSE e relativo Commentario, art. 5, paragrafo 5
Riferimento interpretativo alla stabile organizzazione personale
Il criterio convenzionale richiede due elementi: un requisito soggettivo, consistente nell'assenza di indipendenza dell'agente, e un requisito oggettivo, consistente nell'esercizio abituale di poteri rappresentativi idonei a concludere contratti per l'impresa estera.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto
È il parametro processuale invocato dall'Agenzia per denunciare l'erronea interpretazione della normativa sulla stabile organizzazione.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
È stato richiamato per contestare la motivazione della CTR in merito alle operazioni compiute dai soggetti operanti in Italia; la censura è stata ritenuta inidonea a superare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
Codice di procedura civile, art. 378
La Corte ha esaminato la memoria depositata dalla resistente, dichiarando tuttavia inammissibile la documentazione allegata perché non rientrante nei casi consentiti.
Codice di procedura civile, art. 372
Produzione di documenti in cassazione
La documentazione prodotta dalla resistente con la memoria è stata dichiarata inammissibile in quanto non riconducibile alle limitate ipotesi di produzione documentale consentite in sede di legittimità.
Massime di principio
- Per configurare una stabile organizzazione personale di un'impresa estera non basta dimostrare che persone presenti in Italia svolgano attività operative o materiali per conto dell'impresa: occorre provare che agiscano abitualmente e con poteri rappresentativi idonei a concludere contratti in nome dell'impresa.
- La sottoscrizione isolata o sporadica di contratti, effettuata sulla base di una delega specifica, non dimostra necessariamente l'esistenza di una stabile organizzazione, soprattutto se manca un potere continuativo di impegnare l'impresa.
- Le attività meramente esecutive, amministrative o di trasferimento di fondi non sono di per sé sufficienti a integrare una stabile organizzazione personale, se non sono accompagnate da autonomia negoziale e potere di rappresentanza.
- L'indipendenza del soggetto che opera in Italia è decisiva: mediatori, commissionari o altri intermediari indipendenti non fanno sorgere automaticamente una stabile organizzazione quando agiscono nell'ambito ordinario della propria attività.
- La verifica deve essere svolta in concreto e sulla base della sostanza dei rapporti, considerando globalmente frequenza, continuità, autonomia, poteri effettivi e finalità economica dell'attività svolta in Italia.
- L'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi probatori sufficienti a dimostrare sia la continuità dell'attività sia l'effettivo potere dell'agente di impegnare l'impresa estera; la mera presenza di conti bancari o di flussi finanziari non è automaticamente decisiva.
- Gli elementi acquisiti in un procedimento penale possono essere valutati nel processo tributario come indizi, ma devono essere coerenti con gli altri elementi probatori e non sostituiscono la necessità di accertare concretamente i requisiti della stabile organizzazione.
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