Sentenza del 21/12/2018 n. 56 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
1. Processo Tributario - Onere della prova - controdeduzioni non specifiche da parte dell'Amministrazione fiscale. 2. Imposte sui Redditi - IRES - legge 388/2000 - sovraccosto agevolabile - modalità di calcolo - profitti derivanti dalla cessione dell'energia elettrica prodotta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la determinazione del sovraccosto agevolabile ai fini della cosiddetta Tremonti ambientale, sostenendo che il calcolo fosse supportato da una relazione tecnica di parte redatta secondo una metodologia conforme alla normativa. Contestava inoltre la posizione dell'Amministrazione, che aveva ritenuto rilevanti, ai fini del calcolo, i profitti derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dall'impianto ambientale. La questione riguardava anche l'onere della prova: l'Amministrazione avrebbe dovuto confutare in modo specifico e puntuale i dati tecnici indicati nella relazione.
La decisione
La decisione ha affermato che, quando il contribuente produce una relazione tecnica basata su una metodologia conforme alla normativa, grava sull'Amministrazione l'onere di contestarne specificamente i dati e i criteri di calcolo; non sono sufficienti controdeduzioni generiche. Quanto al beneficio fiscale, sono agevolabili soltanto i sovraccosti sostenuti rispetto a quelli necessari per una centrale tradizionale di pari potenza. I ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica non devono essere considerati connessi esclusivamente all'investimento ambientale, poiché l'energia sarebbe stata comunque prodotta e venduta anche da una centrale alimentata da combustibili fossili. L'esito è quindi favorevole al contribuente sui principi relativi all'onere della prova e alla non computabilità automatica dei ricavi dalla vendita dell'energia.
Norme richiamate
Art. 6 della legge n. 388/2000 (Tremonti ambientale)
I costi ammissibili si limitano ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi caratteristici di una centrale elettrica tradizionale.
L'agevolazione riguarda esclusivamente il maggior costo dell'investimento ambientale rispetto a un investimento ordinario equivalente. La vendita dell'energia prodotta non costituisce, di per sé, un ricavo esclusivamente riconducibile all'investimento ambientale, perché anche una centrale tradizionale di pari potenza avrebbe prodotto e venduto energia.
Principio dell'onere della prova nel processo tributario
L'Amministrazione finanziaria che intenda disconoscere i dati tecnici e il metodo di calcolo documentati dal contribuente deve fornire una contestazione specifica, concreta e motivata. Mere osservazioni generiche o non puntuali non sono sufficienti a superare una relazione tecnica coerente con la normativa.
Massime di principio
- Quando il contribuente fonda la propria pretesa su una relazione tecnica dettagliata e conforme alla normativa, l'Amministrazione deve contestarne analiticamente dati, fonti e metodo di calcolo; una contestazione generica può risultare insufficiente.
- Per le agevolazioni riferite a investimenti ambientali, il parametro da considerare è il sovraccosto rispetto a un investimento ordinario comparabile, non l'intero costo dell'impianto né tutti i ricavi generati dall'attività.
- Un ricavo deve essere escluso dal calcolo del beneficio quando sarebbe stato conseguito anche tramite una soluzione alternativa non agevolabile, purché equivalente per potenza e funzione.
- In situazioni analoghe è opportuno predisporre una comparazione tecnica documentata tra l'impianto agevolato e l'alternativa convenzionale, indicando con chiarezza costi, prestazioni, ricavi e criteri utilizzati.
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