Sentenza del 21/12/2018 n. 9398 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - ICI - Esenzione per i locali messi a disposizione dei pastori della Chiesa Valdese e dei loro familiari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta la spettanza dell'esenzione ICI. L'utilizzo dei locali anche per ospitare docenti, discenti e loro familiari non è stato ritenuto incompatibile con la destinazione esclusiva ad attività di religione o di culto, trattandosi di un uso funzionale all'attività formativa religiosa. L'esenzione è stata inoltre considerata indipendente dalla classificazione catastale dei locali.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'esenzione dall'ICI prevista per gli immobili destinati esclusivamente ad attività di religione o di culto. Si contestava, in particolare, che i locali della Facoltà di Teologia della Chiesa Valdese, utilizzati per la formazione dei pastori delle Chiese Valdese e Metodista, fossero messi anche a disposizione dei docenti, dei discenti e dei loro familiari per finalità di ospitalità. La questione comprendeva inoltre la rilevanza della classificazione catastale degli immobili.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 504/1992
Esenzione ICI per gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e allo svolgimento di attività dirette all'esercizio del culto.
L'esenzione si applica quando l'immobile è concretamente destinato ad attività di religione o di culto. L'ospitalità dei soggetti coinvolti nella formazione religiosa, se strumentale a tale attività, non fa venir meno il requisito della destinazione esclusiva. La classificazione catastale non è decisiva, dovendo prevalere l'effettivo utilizzo dell'immobile.
Massime di principio
- Per valutare un'esenzione tributaria sugli immobili destinati ad attività religiose occorre considerare principalmente l'uso effettivo e funzionale del bene, non soltanto la sua categoria catastale.
- L'utilizzo accessorio dei locali per ospitare docenti, partecipanti ai corsi e familiari può essere compatibile con l'esenzione quando è collegato e strumentale alla formazione o all'attività di culto.
- La presenza di attività ulteriori non determina automaticamente la perdita dell'esenzione: va verificato se tali attività siano autonome e commerciali oppure funzionali all'attività religiosa principale.
- Chi invoca l'esenzione deve poter dimostrare il concreto collegamento tra l'uso dell'immobile e l'attività religiosa o di culto; l'amministrazione deve invece valutare la destinazione sostanziale del bene, non fermarsi alla sola classificazione catastale.
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