Sentenza del 21/12/2018 n. 33216 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della C.T.R. Lombardia che aveva dichiarato tardivo il ricorso contro l'avviso di accertamento. T.P. sosteneva che l'istanza di accertamento con adesione, presentata dopo la notifica dell'avviso, avesse sospeso per novanta giorni il termine per proporre ricorso. La C.T.R. aveva escluso tale effetto ritenendo che il precedente invito a comparire, emesso ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, fosse equipollente all'invito specifico previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 218 del 1997 e quindi precludesse l'istanza di adesione. La contribuente ha proposto otto motivi, relativi alla validità dell'invito, alla sospensione dei termini, alla mancata decisione sul merito dell'accertamento, al mancato rinvio al primo giudice e alle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo, ha rigettato il quinto e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, riguardanti il merito dell'accertamento e le sanzioni. Ha ritenuto errata la decisione della C.T.R., poiché il precedente invito era un ordinario invito a fornire chiarimenti ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, privo degli elementi specifici richiesti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 218 del 1997 per l'invito a comparire finalizzato all'accertamento con adesione. Pertanto, l'istanza di adesione non era preclusa e poteva produrre la sospensione di novanta giorni del termine per impugnare l'avviso. La sentenza è stata cassata con rinvio alla C.T.R. Lombardia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 2
Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto [...] istanza [...] di accertamento con adesione. Il termine per l'impugnazione [...] è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
L'istanza di accertamento con adesione sospende per novanta giorni il termine per impugnare l'avviso, salvo che l'avviso sia stato preceduto da un valido invito a comparire ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 218 del 1997.
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5, comma 1
L'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati: a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento; b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
Solo un invito con contenuto specifico, comprendente almeno i periodi d'imposta interessati e le indicazioni per la comparizione finalizzata alla definizione con adesione, può precludere una successiva istanza del contribuente.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
L'invito ordinario a fornire chiarimenti o documentazione, anche relativo a movimentazioni bancarie, non equivale automaticamente all'invito a comparire previsto dalla disciplina dell'accertamento con adesione. Se è privo del contenuto specifico richiesto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 218 del 1997, non impedisce al contribuente di presentare l'istanza di adesione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51
La richiesta di informazioni e chiarimenti ai fini dell'accertamento IVA costituisce uno strumento istruttorio ordinario e non preclude, di per sé, l'accertamento con adesione.
Legge n. 212 del 2000, artt. 6 e 10
La contribuente aveva invocato i principi dello Statuto dei diritti del contribuente, ma il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile perché prospettava questioni nuove e non adeguatamente documentate rispetto ai precedenti gradi di giudizio.
Massime di principio
- Un invito dell'amministrazione a fornire chiarimenti o documenti non è automaticamente un invito a comparire per l'accertamento con adesione.
- Per escludere la sospensione di novanta giorni collegata all'istanza di accertamento con adesione, l'invito precedente deve avere contenuto specifico e indicare chiaramente la finalità di definizione dell'accertamento con adesione, oltre agli elementi previsti dalla legge.
- Quando l'invito è generico o meramente istruttorio, il contribuente può ancora presentare un'istanza di accertamento con adesione dopo la notifica dell'avviso; l'istanza può sospendere il termine per proporre ricorso.
- La verifica della tempestività del ricorso deve considerare la natura effettiva dell'invito ricevuto e non soltanto il fatto che l'amministrazione lo abbia definito o considerato un invito a comparire.
- La cassazione con rinvio per errore sulla tempestività non comporta automaticamente la decisione sul merito dell'accertamento: il giudice di rinvio dovrà esaminare anche le contestazioni sostanziali e le sanzioni.
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