Sentenza del 21/12/2018 n. 12910 - Comm. Trib. Prov. Catania
Reddito di impresa - spese sponsorizzazione - presunzione legale di deducibilità - presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo non riporta lo svolgimento processuale, le parti, né il dispositivo concreto della sentenza. Enuncia soltanto il principio secondo cui le spese di sponsorizzazione sono assistite da una presunzione legale di inerenza e deducibilità quando ricorrono congiuntamente i quattro presupposti indicati. Non è quindi possibile determinare con certezza l'esito della controversia o quale parte abbia prevalso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità dal reddito d'impresa delle spese sostenute per sponsorizzazioni sportive. La questione è se tali costi possano beneficiare della presunzione legale di inerenza e deducibilità prevista per determinate spese di pubblicità, a condizione che siano rispettati specifici presupposti: sponsorizzazione di una compagine sportiva dilettantistica, importo non superiore a 200.000 euro, finalità di promozione dell'immagine o dei prodotti dello sponsor e svolgimento di una concreta e specifica attività promozionale da parte del soggetto sponsorizzato.
Norme richiamate
Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289
La disposizione prevede una presunzione di natura pubblicitaria e di inerenza delle spese di sponsorizzazione sostenute entro il limite di 200.000 euro, in presenza dei requisiti normativamente previsti.
La norma consente di presumere l'inerenza e la deducibilità delle spese quando il beneficiario è una compagine sportiva dilettantistica, il corrispettivo non supera 200.000 euro, la sponsorizzazione promuove l'immagine o i prodotti dello sponsor e il beneficiario realizza una concreta attività promozionale.
Massime di principio
- La presunzione di deducibilità opera solo se tutti i presupposti richiesti sono presenti contemporaneamente; il mancato rispetto anche di uno solo può impedire l'applicazione automatica della presunzione.
- È necessario documentare sia il rapporto con una compagine sportiva dilettantistica sia l'effettiva attività promozionale svolta, ad esempio mediante contratto, fatture, materiali pubblicitari, fotografie, comunicazioni e rendicontazione delle attività.
- Il limite di 200.000 euro costituisce una condizione essenziale per l'applicazione della presunzione; per importi superiori la deducibilità non è necessariamente esclusa, ma deve essere provata secondo le regole ordinarie, dimostrando inerenza, congruità ed effettività della spesa.
- La sponsorizzazione deve avere una concreta finalità pubblicitaria o promozionale per l'impresa sponsorizzatrice e non può risolversi in una mera liberalità o erogazione priva di ritorno promozionale.
- Poiché il testo non indica le parti né il dispositivo, l'esito processuale concreto non può essere ricostruito; il principio enunciato costituisce soltanto una guida generale sulla deducibilità delle sponsorizzazioni.
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