Cassazione Penale, Sentenza n. 37134/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Lettieri impugna in Cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 14/06/2021 che aveva riformato la sentenza di primo grado e assolto D'Amato perché il fatto non sussisteva per il reato di diffamazione aggravata (artt. 81 e 595 co. 3 c.p.), relativa a dichiarazioni rese il 23/05/2011 durante la trasmissione televisiva L'Infedele e il 25/05/2011 sul quotidiano Il Mattino. La Corte territoriale aveva ritenuto le affermazioni valutazioni e interpretazioni personali su fatti di pubblico interesse, rispettose del limite della continenza e ricomprese nella scriminante del diritto di critica politica ex art. 51 c.p. Lettieri deduceva vizi di motivazione: insufficiente confutazione delle argomentazioni del primo giudice e errata interpretazione della scriminante (sosteneva che la critica lecita richiede anche una riproduzione corretta e veritiera della realtà).
La decisione
Il difensore di Lettieri ha rinunciato al ricorso il 07/07/2022 mediante procura speciale trasmessa via PEC. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia (atto formale, irrevocabile e recettizio ai sensi dell'art. 589 c.p.p.), ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 500,00 alla cassa delle ammende. Di conseguenza resta ferma l'assoluzione resa dalla Corte d'Appello.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla natura della fattispecie (concorsi o aggravazioni fra reati), come norma richiamata nell'imputazione per diffamazione aggravata
art. 595, comma 3, cod. pen.
Norma sulla diffamazione aggravata commessa mediante stampa o altri mezzi di pubblicità; oggetto della contestazione originaria
Usata dalla Corte d'Appello come scriminante: le affermazioni sono state ritenute esercizio del diritto di critica politica, consistenti in valutazioni personali e rispettose del limite della continenza, quindi non punibili
Regola le forme della rinuncia all'impugnazione; la rinuncia è atto formale, irrevocabile e recettizio che rende inammissibile il ricorso
art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d)
art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d)
Motivo di inammissibilità dell'impugnazione richiamato dalla Corte in conseguenza della rinuncia formale
Richiamato in relazione alla procura speciale conferita al difensore che ha sottoscritto la rinuncia, a dimostrazione della legittimazione a compiere l'atto
Massime di principio
- Distinguere chiaramente tra affermazioni di fatto (verificabili) e valutazioni/opinioni: le seconde, specie se riguardano temi di pubblico interesse e sono espresse entro i limiti della continenza, possono rientrare nella legittima critica politica e non configurare diffamazione
- La legittima critica su personaggi pubblici ha una maggiore tolleranza: l'onere della prova della verità grava in genere sulla parte che contesta fatti concreti, mentre le valutazioni soggettive sono più protette
- Perché una critica sia scriminata non è sempre richiesto solo il rispetto della continenza: i giudici valutano caso per caso l'aggancio ai fatti e la correttezza della rappresentazione dei fatti (argomentazione che il ricorrente aveva prospettato come necessaria)
- Proceduralmente, la rinuncia all'impugnazione è formale, irrevocabile e impedisce la valutazione del merito in Cassazione: deve essere resa nelle forme previste (procura speciale, notifiche/PEC) e comporta conseguenze economiche (spese e eventuale somma alla cassa delle ammende)
- In situazioni simili è importante documentare e distinguere le affermazioni: chi agisce per diffamazione deve dimostrare che le dichiarazioni erano affermazioni di fatto false e non semplici giudizi o rimostranze critiche
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