Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03429/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società ha impugnato davanti al giudice tributario una cartella di pagamento relativa a tasse automobilistiche per l'anno 2011. La CTP ha accolto il ricorso dichiarando la pretesa estinta per prescrizione triennale. In appello, proposto dall'agente della riscossione, la CTR ha rigettato il gravame e ha compensato integralmente le spese di lite, affermando in modo sintetico che sussistevano giuste ragioni. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la CTR disposto la compensazione delle spese in assenza di gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso: nel processo tributario la compensazione delle spese è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente e specificamente indicate in motivazione. La formula usata dalla CTR, limitata all'affermazione di 'giuste ragioni', è stata giudicata generica e inidonea a consentire il controllo sulla decisione. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte non ha deciso nel merito perché non emergeva con certezza se vi fosse stato uno specifico motivo di appello, anche incidentale, sulla compensazione disposta in primo grado.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario le spese possono essere compensate solo quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 92 c.p.c. quale parametro generale in tema di spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese richiede, nel testo applicabile, la presenza di gravi ed eccezionali ragioni da indicare specificamente in motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma invocata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È la norma richiamata per la proposta del relatore e la regolare costituzione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la compensazione integrale o parziale delle spese di lite è legittima solo se il giudice indica in modo espresso e specifico le gravi ed eccezionali ragioni poste a fondamento della deroga al principio di soccombenza.
  • Non è sufficiente una motivazione generica o stereotipata, come il mero richiamo a 'giuste ragioni', perché essa non consente il controllo di legittimità sulla correttezza della statuizione sulle spese.
  • Quando la sentenza impugnata è cassata per vizio della motivazione sulla regolazione delle spese, il rinvio è necessario se non è possibile decidere nel merito per mancanza di dati certi sulla pregressa impugnazione della statuizione sulle spese di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.