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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30428/2022 del 17/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

L'ente soccombente nel giudizio di merito ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in una controversia indicata come attinente a contratto d'opera e responsabilità professionale. Prima della trattazione, tuttavia, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, ritualmente sottoscritto e notificato alla controparte. Il controricorrente non ha prestato contestuale accettazione della rinuncia. La questione affrontata dalla Corte riguarda quindi gli effetti processuali della rinuncia al ricorso per cassazione, la necessità o meno di accettazione della controparte, la conseguente estinzione del giudizio e la regolazione delle spese; viene inoltre esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per rigetto/inammissibilità/improcedibilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso. Ha rilevato che, nel giudizio di cassazione, la rinuncia è atto unilaterale recettizio che produce estinzione senza necessità di accettazione della controparte; poiché però nel caso concreto non vi era adesione del controricorrente, ha condannato la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perché tale meccanismo opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, non in caso di rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione deve risultare da atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, o dal solo difensore munito di mandato speciale; la rinuncia produce effetti anche senza accettazione delle altre parti.

  • art. 391 c.p.c.

    Se le altre parti aderiscono alla rinuncia, non può essere pronunciata condanna alle spese; in difetto di adesione, il rinunziante può essere condannato alle spese.

  • artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità e improcedibilità.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto la previsione dell'ulteriore importo del contributo unificato richiamata dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso è un atto unilaterale recettizio che determina l'estinzione del processo senza bisogno di accettazione della controparte.
  • La notificazione o comunicazione della rinuncia alle controparti serve a consentire l'eventuale adesione, rilevante soprattutto ai fini delle spese di lite.
  • In mancanza di adesione alla rinuncia da parte delle altre parti, il ricorrente può essere condannato alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione.
  • L'ulteriore importo previsto per il contributo unificato è applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non può estendersi per analogia alla rinuncia.
  • Le disposizioni che prevedono oneri economici di tipo sanzionatorio o eccezionale sono di stretta interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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