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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36813/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto aggravato, deducendo un unico motivo: la motivazione della Corte territoriale sarebbe mancante, contraddittoria o manifestamente illogica nel rigetto della richiesta di esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose. In particolare sosteneva che, dato il breve lasso di tempo tra la denuncia di furto e il ritrovamento del veicolo nelle sue disponibilità, le parti mancanti (batteria, sponde, cofano motore) sarebbero state asportate da terzi prima del furto e non dall'imputato; che non poteva essergli imposto l'onere di provare di non averle asportate; e che il meccanico aveva già reso il veicolo non funzionante staccando la pompetta del carburante, per cui non sussisterebbe la violenza sulle cose. Inoltre la difesa ha segnalato che, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022, il reato sarebbe divenuto procedibile a querela e che la persona offesa non aveva sporto querela.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello: il veicolo, pur necessitando di riparazioni, era marciante al momento della consegna al meccanico e quindi dotato dei componenti poi mancanti; il breve intervallo temporale fra la denuncia e il rinvenimento, unito al fatto che l'autocarro è stato ritrovato nella disponibilità del ricorrente mentre veniva trasportato su un carro-attrezzi, giustifica l'accertamento che l'asportazione di batteria, sponde e cofano sia avvenuta ad opera dell'imputato. La versione alternativa di asportazione da parte di terzi contrastava con la deposizione del meccanico e non era sostenuta dallo stesso imputato in contraddittorio; pertanto non sufficiente a sollevare un dubbio ragionevole. Quanto alla questione della procedibilità a querela introdotta dal d.lgs. n.150/2022, la Corte ha ritenuto che l'eventuale improcedibilità per difetto di querela, nei giudizi ancora pendenti in Cassazione, non prevale sull'inammissibilità del ricorso e non incide sul giudicato sostanziale. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen.

    art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen.

    La Corte ha interpretato l'aggravante della violenza sulle cose come integrata dall'asportazione di componenti essenziali del veicolo in occasione del furto, laddove il veicolo era originariamente marciante; la sottrazione dei pezzi, unita al ritrovamento del mezzo nella disponibilità dell'imputato, è stata ritenuta indice dell'uso di mezzi (es. carro-attrezzi) e della violenza sulle cose

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato il principio che il giudice deve accertare la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio; il dubbio deve essere 'ragionevole' e fondato sulla logica e sulle prove, non su mere congetture; in mancanza di una versione alternativa sostenuta dall'imputato in contraddittorio, il giudice può ritenere attendibile la ricostruzione probatoria

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    Il decreto ha inciso sulla procedibilità di alcuni reati rendendoli procedibili a querela; la Corte osserva che, nei giudizi pendenti in Cassazione, la eventuale improcedibilità per mancanza di querela non prevale sull'inammissibilità del ricorso e non cancella il giudicato sostanziale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna al pagamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; specificata la quantificazione della somma ritenuta equa (euro 3.000,00)

Massime di principio

  • Se un veicolo rubato viene ritrovato nella disponibilità dell'imputato poco dopo la denuncia ma privo di parti essenziali, il giudice può inferire che l'imputato abbia asportato tali parti e che sussista l'aggravante della violenza sulle cose, soprattutto se la versione alternativa non è corroborata da prove o non è sostenuta dall'imputato in contraddittorio
  • L'onere di provare una versione alternativa spetta alla difesa: il giudice non è tenuto a sviluppare e verificare ipotesi congetturali non supportate da elementi probatori presentati in dibattimento o dalla stessa parte
  • Il dubbio deve essere 'ragionevole' e radicarsi nella logica e nelle risultanze probatorie; mere plausibilità o congetture non bastano a demolire una motivazione logica basata su riscontri temporali e dichiarazioni testimoniali
  • La modifica della procedibilità (es. reati divenuti procedibili a querela con d.lgs. n.150/2022) deve essere tempestivamente valutata, ma nei giudizi già pendenti in Cassazione l'assenza di querela può non incidere sull'ordinanza di inammissibilità del ricorso né sul giudicato sostanziale; è comunque opportuno sollevare tempestivamente la questione per evitare sorprese procedurali
  • In presenza di contestazioni su elementi materiali (es. parti mancanti di un veicolo), documentazione tecnica, deposizioni del custode/meccanico e riscontri oggettivi (modalità di trasporto, tempi) sono decisivi per fondare le deduzioni dell'accusa o della difesa

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