Cassazione Civile, Ordinanza n. 34470/2024 del 26/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
Due soggetti hanno agito per ottenere l'accertamento della proprietà esclusiva di una terrazza posta a copertura del primo piano di un fabbricato comune, sostenendo in origine un acquisto per usucapione e, nel corso del giudizio, richiamando anche un diverso titolo di provenienza. Il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo maturata l'usucapione; la corte d'appello, in riforma, aveva invece rigettato la domanda. Nel giudizio di rinvio, dopo un precedente intervento della Cassazione che aveva chiarito la possibilità di esaminare anche il diverso titolo dedotto senza necessità di appello incidentale, la corte territoriale aveva nuovamente respinto la domanda ritenendo che non fosse stata indicata neppure la disposizione pattizia da cui il bene sarebbe pervenuto nel patrimonio degli attori. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di rinvio con tre motivi: 1) nullità della consulenza tecnica d'ufficio e tardiva/inammissibile produzione documentale, assumendo violazioni degli artt. 191, 195, 196 e 394 c.p.c. e dell'art. 2712 c.c.; 2) violazione delle norme sulle prove e sul loro apprezzamento, censurando l'esclusione della rilevanza dei dati catastali e sostenendo che la fattispecie dovesse essere qualificata come acquisto per accessione ex art. 934 c.c.; 3) violazione delle regole sulle spese, lamentando che il giudice di rinvio avesse liquidato somme superiori a quelle richieste dalle controparti e avesse posto a loro carico anche le spese del giudizio di cassazione nonostante la richiesta di compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo sanate le nullità della CTU per mancata tempestiva eccezione e inammissibile la censura sulla valutazione dei fatti/prove, poiché diretta sostanzialmente a sollecitare una nuova ricostruzione del merito e comunque non specificamente calibrata sulle rationes decidendi della sentenza impugnata. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la corte di rinvio aveva liquidato le spese oltre i limiti della domanda delle parti resistenti, incorrendo in ultrapetizione. Per tale sola parte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rideterminato le spese dei gradi di merito nei limiti delle richieste formulate e ha compensato le spese del precedente giudizio di legittimità, nonché quelle del giudizio di rinvio e del presente giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Richiamato insieme alle norme sulla consulenza tecnica per dedurre vizi della CTU; la Corte non ravvisa nullità rilevante perché non tempestivamente eccepita.
La dedotta violazione dei termini e delle modalità di trasmissione dell'elaborato peritale integra una nullità relativa della CTU, soggetta a sanatoria se non eccepita alla prima difesa utile.
Invocato in relazione alle modalità di svolgimento della consulenza tecnica; la Corte richiama il regime di nullità relativa della CTU.
Richiamato per sostenere l'illegittimità della produzione documentale in giudizio di rinvio; la Corte ribadisce il carattere chiuso del giudizio di rinvio.
Citatato nel contesto della contestazione dei documenti prodotti; non assume rilievo decisivo nella motivazione finale.
Invocato dai ricorrenti per qualificare la vicenda come accessione; la Corte non accoglie la censura perché tende a rivalutare il merito.
Usato come norma di impugnazione per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità.
Il travisamento della prova è censurabile solo se riguarda il contenuto oggettivo della prova e ricorrono rigorosi presupposti di decisività; nel caso concreto tali presupposti mancano.
La valutazione delle prove è riservata al giudice di merito e non può essere rieditata in cassazione sotto forma di critica al convincimento formato dal giudice.
È richiamato per il vizio di ultrapetizione: la corte di rinvio ha liquidato spese oltre quanto domandato dalle controparti.
Citatato nel motivo sulle spese; la decisione finale si concentra però sul vizio di ultrapetizione rispetto ai limiti della domanda.
Norma sulla proposta di definizione accelerata e sulla successiva decisione in camera di consiglio; la Corte esclude incompatibilità del consigliere che ha formulato la proposta.
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per escludere l'obbligo di astensione di un magistrato che aveva partecipato al precedente giudizio di annullamento.
Consente alla Corte di cassare senza rinvio e decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Le nullità relative della consulenza tecnica si intendono sanate se non eccepite nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato per affermare l'onere di specificità dei motivi di ricorso; la censura deve confrontarsi con le rationes della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La nullità della consulenza tecnica d'ufficio ha natura relativa: deve essere eccepita nella prima difesa successiva al deposito della relazione, altrimenti resta sanata.
- Nel giudizio di rinvio le parti non possono introdurre nuovi documenti o nuove prove, essendo il processo tendenzialmente chiuso ai soli temi e al materiale istruttorio già devoluti.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione di una sola ratio rende inammissibile il motivo per acquiescenza sul punto non contestato.
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove: l'apprezzamento del materiale probatorio appartiene al giudice di merito.
- La denuncia di travisamento della prova è ammissibile solo se riguarda il contenuto oggettivo della prova, è decisiva ed è stata oggetto di discussione, non quando mira soltanto a contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
- In tema di spese processuali, il giudice non può liquidare importi superiori a quelli domandati dalla parte vittoriosa; in tal caso incorre in ultrapetizione.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Cassazione può cassare senza rinvio e decidere direttamente la causa nel merito, anche sulle spese.
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