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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10533/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l’ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento della continuazione tra reati di rapina a mano armata (commessi tra 2000 e 2002, unificati ai sensi dell’art. 671 c.p.p.) e reati connessi alla partecipazione all’associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) nonché reati di detenzione e porto di armi (2006). Lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per non aver considerato la prossimità temporale, per non aver valorizzato le dichiarazioni del collaboratore Facchinetti e per aver trascurato che in territorio controllato dalla 'ndrangheta le rapine non potrebbero essere compiute senza il consenso del clan.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha respinto l’impugnazione. Ha ribadito che l’accertamento dell’unicità del disegno criminoso ai fini dell’art. 81, secondo comma, c.p. è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo se priva di adeguata motivazione. Il giudice dell’esecuzione, conformemente alla giurisprudenza, ha ritenuto indimostrata l’unicità del progetto criminoso per il divario temporale tra le condotte, per la partecipazione alle rapine in concorso con soggetti estranei alla cosca, per il ruolo specifico del D’Agostino nella cosca (depositario/custode armi e trafficante di stupefacenti) e per l’assenza, nelle dichiarazioni acquisite, di elementi che attestassero la pianificazione delle rapine da parte del clan o la natura della squadra che supportava le rapine. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il proponente deve allegare elementi specifici e concreti e che la mera contiguità cronologica o l’identità/analogia dei titoli di reato non sono sufficienti. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. (secondo comma)

    art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Disciplina la possibilità di riconoscere la continuazione tra più delitti quando esista unicità del disegno criminoso; il giudice di merito valuta questo requisito come fatto, richiedendo individuazione di un progetto criminoso non generico e la programmazione dei reati successivi fin dal primo episodio

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sull’associazione per delinquere di tipo mafioso; la giurisprudenza richiede che, ai fini della continuazione tra il reato associativo e i reati-fine, si verifichi che i reati-fine fossero programmati al momento in cui il soggetto si è determinato a entrare nel sodalizio, evitando un automatismo nel riconoscimento della continuazione

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Riguarda l’unificazione delle sentenze e il coordinamento delle pronunce penali; nel caso di specie le condanne per le rapine erano già state unificate ai sensi di questa disposizione

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione ai sensi dell’art. 81 c.p. richiede la prova di un progetto criminoso unitario: la mera contiguità cronologica o la similitudine dei reati non sono sufficienti.
  • Grava sull’istante l’onere di fornire elementi specifici e concreti che dimostrino che i reati successivi erano già programmati o deliberati al momento del primo reato; affermazioni generiche o indici di abitudine non bastano.
  • Nei casi di partecipazione a un’associazione mafiosa, la continuazione con reati-fine è ipotizzabile solo se si accerta che i reati-fine erano programmati al momento in cui il singolo si è determinato a entrare nel sodalizio; non si può riconoscere automaticamente la continuazione per tutti i reati commessi nell’ambito associativo.
  • La commissione di reati in concorso con soggetti estranei al clan e il diverso ruolo del soggetto all’interno dell’associazione (es. custode di armi, trafficante) sono elementi che possono escludere l’unicità del disegno criminoso.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia devono contenere elementi puntuali (mandanti, natura della squadra, ruoli) per fondare il riconoscimento della continuazione; riferimenti vaghi alla dedizione a rapine non sono sufficienti.
  • Le valutazioni del giudice dell’esecuzione relative alla sussistenza del progetto criminoso sono valutazioni di fatto: la Cassazione le revisiona solo se la motivazione è inesistente o manifestamente insufficiente.

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