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Sentenza

Sentenza del 06/07/2016 n. 13740 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la cartella per IRPEF e addizionali comunale e regionale relative al 2002. P.G. sosteneva di avere definito il debito aderendo al condono previsto dall’art. 9-bis della legge n. 289/2002. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR del Lazio, con sentenza n. 128/22/09, aveva riformato la decisione e accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo non perfezionato il condono per mancato pagamento integrale e negando che una precedente sentenza della CTP di Roma (n. 355/39/07) avesse formato giudicato sull’annullamento del diniego di condono. In cassazione P.G. ha dedotto: (1) vizio di motivazione, lamentando che la CTR avesse liquidato in poche righe la questione dell’inammissibilità o improcedibilità dell’appello per cessata materia del contendere, in ragione del preteso giudicato; (2) violazione dell’art. 9-bis, sostenendo che il condono si perfezionasse anche senza il pagamento di tutte le rate.

La decisione

La Cassazione ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: il ricorrente non ha indicato uno specifico fatto controverso e decisivo omesso dalla CTR, si è limitato a contestare la brevità della motivazione e a proporre una diversa lettura della sentenza n. 355/39/07, senza adeguato supporto e senza riportarne o documentarne il contenuto nei modi richiesti. Il secondo motivo è stato rigettato: il condono ex art. 9-bis della legge n. 289/2002 è condono clemenziale e richiede il pagamento integrale delle somme dovute; il pagamento rateale definisce la lite solo se tutte le rate sono versate, mentre il pagamento della sola prima rata è insufficiente. Resta quindi ferma la decisione della CTR. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate, poiché l’orientamento giurisprudenziale richiamato si era stabilizzato dopo la proposizione del ricorso. Decisione assunta il 13 aprile 2016 e depositata il 6 luglio 2016.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Innanzitutto il vizio di motivazione deve riguardare un fatto controverso e decisivo a norma dell'art. 360 c.p.c. , n. 5, nel testo applicabile ratione temporis, mentre nella specie il ricorrente non indica precisamente quale "fatto" controverso e decisivo sarebbe stato trascurato dal giudice d'appello

    Il motivo di cassazione per vizio di motivazione deve individuare con precisione il fatto controverso e decisivo che il giudice avrebbe trascurato; non basta lamentare la concisione della motivazione o contrapporre una propria interpretazione.

  • Art. 9-bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289

    il condono è condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se tale condizione venga rispettata, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l'adempimento delle successive

    La definizione agevolata degli omessi o tardivi versamenti si perfeziona soltanto con il pagamento integrale degli importi dovuti. In caso di rateazione, il mancato pagamento anche delle rate successive alla prima impedisce il perfezionamento del condono.

Massime di principio

  • Per un condono che richiede il pagamento delle somme già determinate in dichiarazione, la presentazione della domanda o il versamento della prima rata non bastano: occorre rispettare integralmente il piano di pagamento previsto.
  • Un motivo di cassazione per vizio di motivazione deve indicare il fatto specifico, controverso e decisivo che sarebbe stato omesso; la mera brevità della motivazione non è sufficiente.
  • Chi invoca il giudicato deve mettere il giudice in condizione di verificarne contenuto e rilevanza: non è sufficiente proporre una lettura della decisione precedente senza documentarla e senza indicare dove sia stata prodotta nel giudizio.

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