Cassazione Penale, Ordinanza n. 01482/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La decisione di merito di condanna per furto aggravato è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda una condanna confermata in appello per un fatto di furto aggravato. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 c.p. I motivi erano tre: 1) violazione di legge sulla ritenuta sussistenza del delitto contestato; 2) erronea applicazione delle circostanze attenuanti generiche, perché non riconosciute in prevalenza sulle aggravanti; 3) mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché, per il primo e il terzo, meramente reiterativi delle censure già svolte in appello e privi di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata; quanto al secondo, ha ritenuto incensurabile in sede di legittimità la motivazione della Corte territoriale sul diniego delle attenuanti generiche, in quanto logicamente coerente e non viziata.
Norme richiamate
norma incriminatrice del furto, richiamata quale base del reato contestato
aggravante speciale del furto richiamata nel capo d'imputazione
aggravante speciale del furto richiamata nel capo d'imputazione
la Corte richiama l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, pena l'inammissibilità
la mancata specificità e il difetto di confronto con la motivazione del provvedimento determinano inammissibilità
beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale
circostanze attenuanti generiche, la cui motivazione di diniego è stata ritenuta insindacabile in cassazione
Corte Cost. sent. n. 186/2000
richiamata per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata specificamente rivolta contro la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già formulate in appello, senza confronto con le ragioni del decisum, è inammissibile.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a denunciare genericamente illogicità o carenza della motivazione, senza indicare puntualmente gli errori di diritto o di fatto della decisione impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, quando sorretto da motivazione logica e coerente con le emergenze processuali, non è sindacabile in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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