Cassazione Penale, Sentenza n. 24403/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 13/05/2022 con cui il giudice dell'esecuzione ha negato il riconoscimento della continuazione tra due sentenze di condanna: a) sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 29/11/2016 per reati commessi tra il 2011 e marzo 2013 (artt. 81, 110, 644 c.p. e artt. 81,110 c.p. e 106, comma 1, D.L.vo 385/1993); b) sentenza del Tribunale di Napoli del 24/09/2013 per reati (art. 644 c.p.) commessi nel 2007-2008 e dicembre 2009. La ricorrente ha dedotto violazione di legge (art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p.) e vizio motivazionale, sostenendo che le condotte fossero realizzate con le stesse modalità e in arco temporale breve (assegni emessi fino a dicembre 2010 e reati successivi dai primi mesi del 2011), che in sede di cognizione fosse stata riconosciuta la continuazione e che la stessa fosse incompatibile con l'assoluzione dal reato associativo (art. 416 c.p.) e con l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio per cui la continuazione richiede l'esistenza di un disegno criminoso unitario dimostrato attraverso indicatori concreti (omogeneità delle violazioni e del bene tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, ecc.). Ha ritenuto decisivo l'ampio intervallo temporale (circa quattro anni) tra le pattuizioni oggettivamente incompatibile con una ideazione unitaria delle condotte e ha rilevato la sostanziale disomogeneità delle fattispecie (alcune commesse in concorso e con metodi mafiosi). Pertanto la continuazione non è stata riconosciuta e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Riconoscimento della continuazione richiede l'esistenza di un "disegno criminoso" unitario, valutabile tramite indici esteriori quali omogeneità delle condotte, contiguità spazio-temporale e programmazione originaria almeno nelle linee essenziali.
Norma procedurale richiamata in relazione al rimedio esperito contro il provvedimento esecutivo; il giudice dell'esecuzione deve valutare autonomamente la sussistenza dei presupposti per la continuazione.
Rilevato che la ricorrente era stata assolta da questo reato, il fatto di non sussistere responsabilità associativa è elemento da considerare ma non sufficiente, di per sé, a dimostrare un disegno criminoso unitario tra diverse condotte.
Aggiornamento/indicazione di aggravante di natura mafiosa: nel caso l'aggravante era stata esclusa in sede di condanna per alcune fattispecie, elemento valutato nella ricostruzione della disomogeneità delle condotte.
Delitto di ricettazione coinvolto in entrambe le sentenze; tuttavia la presenza dello stesso tipo di reato non è di per sé sufficiente a dimostrare la continuazione senza gli ulteriori indici richiesti.
art. 106, comma 1, D.L.vo 385/1993
Norma riferita alla materia bancaria/finanziaria collegata ai reati di usura contestati; la Corte ha considerato i tempi e le modalità delle pattuizioni usurarie nel valutare l'assenza di un disegno unitario.
Massime di principio
- La continuazione richiede la dimostrazione di un disegno criminoso unitario: non basta la mera reiterazione o l'abitualità a delinquere.
- Il giudice deve valutare indicatori concreti (omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità) e verificare che, al momento del primo reato, i successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali.
- Un ampio intervallo temporale tra le condotte è elemento forte a favore della non riconoscibilità della continuazione, specie se unito a differenze nelle modalità o ai diversi soggetti partecipanti.
- L'esito di accertamenti diversi (es. assoluzione per associazione o esclusione di aggravanti) può indebolire l'ipotesi di un progetto criminoso unitario, ma non è decisivo da solo.
- Il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione non vincola il giudice dell'esecuzione: quest'ultimo deve effettuare una propria approfondita valutazione in sede esecutiva.
- Per chi contesta la mancata continuazione, è utile produrre elementi che dimostrino la pianificazione originaria almeno nelle linee essenziali (prove di coordinamento, cronologie ravvicinate, omogeneità dei mezzi e del fine).
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